Cassazione Penale, Ordinanza n. 11312/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 12/03/2024. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione riguardavano il giudizio di recidiva e il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure non erano consentite in sede di legittimità, perché dirette a rimettere in discussione valutazioni di merito già sorrette da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, senza violazioni di legge rilevabili in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero proponibili in sede di legittimità, in quanto investivano apprezzamenti di merito sulla recidiva e sul diniego della particolare tenuità del fatto, già adeguatamente motivati dalla sentenza impugnata. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto come oggetto di censura non proponibile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione adeguata e non illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano soltanto a rivalutare apprezzamenti di merito, come il giudizio sulla recidiva o il diniego della particolare tenuità del fatto, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e immune da violazioni di legge.
- Il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esaminato le deduzioni difensive e abbia fornito una motivazione adeguata sulla non configurabilità della particolare tenuità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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