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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1527/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 11/05/2023 con cui il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l'insinuazione dello Stato passivo avanzata da Organa SPV S.r.l., cessionaria di un credito ipotecario originato da un mutuo del 17/10/2007 concesso in favore di Martino Marianna (moglie del proposto Antonio Silipo). Il Tribunale aveva escluso l'ammissione in stato passivo per difetto del requisito della buona fede previsto dall'art. 52, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.159/2011. Con ricorso per cassazione Organa denunciava violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, lamentando in particolare che il Tribunale avesse valorizzato il mancato accertamento della capacità reddituale della mutuataria senza verificare il nesso di causalità tra tale omissione e la conoscenza del carattere strumentale del credito rispetto all'attività illecita del proposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della confisca e dell'ammissione al passivo, occorre preliminarmente accertare la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto; ove tale strumentalità emerga, il creditore ha l'onere di dimostrare la propria buona fede e l'inconsapevole affidamento. La Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale che non si è limitata al mero rilievo della carente istruttoria bancaria, ma ha indicato specifici indici (posizione incagliata della mutuataria, sconfinamento di conto superiore a €39.000, assenza di bilanci consolidati e di delibere che motivassero il giudizio di solvibilità) ritenuti sintomatici dell'inverosimiglianza della capacità di restituzione e, dunque, idonei a far ritenere che un controllo adeguato avrebbe fatto emergere il nesso di strumentalità. Pertanto la mancanza di buona fede è stata adeguatamente motivata e il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 52, comma 1, lett. b) e comma 3

    La confisca non pregiudica i crediti dei terzi non "strumentali all'attività illecita"; se emerge la strumentalità il creditore deve provare la buona fede secondo i criteri indicati dal comma 3 (condizioni delle parti, rapporti personali e patrimoniali, diligenza precontrattuale, ecc.).

  • Codice civile

    art. 2740 (garanzia patrimoniale), artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396, 1429 (richiamati in motivazione)

    Art. 2740 richiamato per il principio della responsabilità patrimoniale; le norme di diligenza contrattuale e normativa civilistica sono usate come parametri per valutare la correttezza dell'operato del creditore/operatore bancario e la possibile colpa nell'ignorare la strumentalità.

  • Codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese processuali nella fase di cassazione in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

  • D.lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario)

    Richiamato nella giurisprudenza citata in relazione all'acquisto in blocco dei crediti bancari; utile per contestualizzare operazioni di cessione e successione nel lato passivo del rapporto.

  • Legge n. 346/1986 (cd. Rognoni-La Torre)

    Rilevante come cornice normativa che ha rafforzato gli oneri di verifica degli operatori bancari in ordine al rischio di reimpiego di proventi illeciti; la Corte osserva che gli istituti di credito sono tenuti a livelli di diligenza elevati.

Massime di principio

  • La strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto è una condizione preliminare: prima di valutare la buona fede del creditore il giudice deve accertare se il credito sia stato strumentale.
  • Se emerge la strumentalità, l'onere della prova della buona fede spetta al creditore/cessionario: deve dimostrare di aver prestato un affidamento incolpevole e che, con la normale diligenza, non avrebbe potuto conoscere la strumentalità.
  • La mera omissione di accertamenti bancari non determina automaticamente la perdita della buona fede; rileva invece il nesso causale tra l'omissione e la mancata conoscenza della strumentalità: l'inosservanza rileva se era tale da far ragionevolmente ritenere che l'operatore avrebbe potuto scoprire il nesso con l'attività illecita.
  • Indici oggettivi quali posizione finanziaria preesistente di incaglio, sconfinamenti rilevanti, assenza di bilanci o di delibere che motivino la concessione del credito, possono integrare elementi sintomatici tali da escludere la buona fede se, se adeguatamente motivati, mostrano l'inverosimiglianza della capacità di rimborso.
  • La valutazione è fattuale e caso per caso: modifiche del lato passivo del rapporto (cessione, accollo, cambi di debitore) e le vicende che incidono sui profili soggettivi/oggettivi del rapporto possono rilevare nella verifica della buona fede.
  • Per i cessionari di crediti è prudente acquisire e depositare documentazione bancaria d'origine (delibere, bilanci, istruttoria) poiché la mancanza di tali atti può essere valutata negativamente ai fini della prova della buona fede.

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