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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19846/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di assise di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per omicidio aggravato e violazione della normativa in materia di armi, con aggravante ex art. 7 l. n. 203/1991 per avere agevolato un clan camorristico. In sede di legittimità il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 69 c.p., sostenendo che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sarebbe stato compiuto valorizzando soltanto il passato criminale, senza attribuire adeguato rilievo alla scelta collaborativa e alla circostanza attenuante speciale della dissociazione attuosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse sostanzialmente riproduttiva di motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica. Ha osservato che il comportamento collaborativo era già stato considerato nel merito, tanto da comportare il riconoscimento della circostanza attenuante speciale e delle attenuanti generiche; inoltre, il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., effettuato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o manifesta illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    Disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ribadisce che la valutazione è discrezionale e censurabile in cassazione solo per arbitrio o manifesta illogicità.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce il parametro richiamato per il giudizio di comparazione tra circostanze, che resta affidato alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    Aggravante contestata per avere agevolato un'associazione camorristica.

  • Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il controllo sulla sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente la enunciazione dell'avvenuta valutazione delle circostanze concorrenti.
  • In cassazione il bilanciamento ex art. 69 c.p. è censurabile solo quando la motivazione sia connotata da arbitrio, manifesta illogicità o totale mancanza di razionalità.
  • La deduzione in sede di legittimità di un vizio di motivazione che riproponga questioni già sottoposte al giudice di appello e da questi disattese con motivazione congrua non è ammissibile.
  • Quando il comportamento collaborativo dell'imputato sia già stato valorizzato in sede di merito mediante il riconoscimento di attenuanti, non può pretendersi in cassazione una diversa e più favorevole ponderazione se il giudizio del merito è logicamente motivato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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