Cassazione Penale, Sentenza n. 7243/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più sentenze irrevocabili (sentenze del Tribunale e G.I.P. di Reggio Emilia e sentenza della Corte d'appello di Bologna) e, in caso di riconoscimento, una diversa determinazione del trattamento sanzionatorio. L'ordinanza impugnata aveva invece riconosciuto la continuazione solo tra alcune sentenze (n. 1, 4, 5), rideterminando la pena complessiva per quei reati e rigettando la restante richiesta. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) errori materiali e vizi di motivazione nella determinazione della pena complessiva e violazione del divieto di riforma peggiorativa; (ii) insufficiente motivazione quanto al parziale rigetto dell'istanza di continuazione, con omissione di valutazione degli elementi indicativi di un medesimo disegno criminoso tra tutti i reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e respinto il secondo. Sul primo punto ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non motivi in modo adeguato la determinazione delle singole frazioni di pena attribuite a ciascun reato satellite, in violazione dei principi di legittimità che richiedono la motivazione distinta degli aumenti per ciascun reato accessorio e la verifica del rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti di cumulo (art. 81 c.p.). Per tale motivo l'ordinanza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rimessa alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto, con l'istruzione di applicare l'art. 34, comma 1, c.p.p., alla luce della pronuncia n. 183/2013 della Corte costituzionale (che impedisce la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che ha già pronunciato sull'istanza esecutiva). Sul secondo punto la Cassazione ha ritenuto corretta e logica la motivazione del giudice dell'esecuzione sul mancato riconoscimento più ampio della continuazione: il giudice aveva esposto riferimenti temporali e di natura dei reati e motivato la mancata estensione del vincolo di continuazione, attenendosi ai principi secondo cui la continuazione richiede la rappresentazione e deliberazione unitaria di una serie di condotte, e non si confonde con un generico "programma di vita delinquenziale". Per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Disciplina della richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva; la Corte richiama l'istanza originaria e il suo esame da parte del giudice dell'esecuzione
Richiamato in merito al rispetto dei limiti del cumulo delle pene e alla necessità di motivare la proporzione tra le pene base e gli aumenti per i reati satellite
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
In sede di rinvio deve essere osservata la regola che, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 183/2013), impedisce la partecipazione al giudizio del medesimo giudice che abbia già pronunciato sull'istanza esecutiva
art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. (richiamato dalla Corte costituzionale n. 183/2013)
La pronuncia costituzionale ha inciso sulle incompatibilità del giudice nel giudizio di rinvio dopo annullamento, imponendo il divieto di reintegrazione del giudice che ha già deciso sull'istanza
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 e precedenti)
Principio secondo cui, nella determinazione della pena complessiva per il reato continuato, il giudice deve motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, in misura correlata all'entità degli aumenti, per consentire la verifica della proporzione e per evitare un surrettizio cumulo materiale
Massime di principio
- Quando si chiede il riconoscimento della continuazione, il giudice deve motivare non solo l'esistenza del vincolo (elemento soggettivo e collegamento temporale), ma anche la ripartizione delle frazioni di pena: ogni aumento per reato satellite va calcolato e motivato distintamente
- La continuazione richiede la rappresentazione e la deliberazione unitaria di una serie di condotte: non è sufficiente dimostrare una generica propensione a delinquere o un "programma di vita delinquenziale"
- Se la motivazione sulla determinazione della pena complessiva è carente, la Cassazione può annullare l'ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio
- In caso di annullamento con rinvio, occorre osservare l'incompatibilità prevista dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013: il giudice che ha deciso l'istanza esecutiva non deve partecipare al giudizio di rinvio
- La censura in Cassazione sull'apprezzamento degli elementi di fatto (es. valutazione del disegno criminoso, rilevanza temporale e materiale delle condotte) è limitata: la Corte verifica la correttezza giuridico-logica della motivazione, non riforma le valutazioni di merito se non illogiche o carenti
- Per chi propone istanza di continuazione è utile indicare e documentare esplicitamente, oltre al collegamento temporale, gli elementi probatori che dimostrino la progettualità unitaria delle condotte, così da facilitare la motivazione del giudice
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