Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33039/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

Due coniugi avevano convenuto in giudizio il figlio e la nuora chiedendo di accertare la simulazione assoluta dell'intestazione della nuda proprietà di un immobile acquistato nel 1999 e l'inefficacia del successivo trasferimento della stessa nuda proprietà alla nuora, avvenuto nell'ambito di una separazione personale. In primo grado la domanda era stata accolta. La corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, ritenendo che la simulazione dedotta fosse, in realtà, una interposizione fittizia di persona; ha escluso l'idoneità della controdichiarazione prodotta dagli attori perché non sottoscritta da tutte le parti coinvolte e ha inoltre ritenuto assorbita o comunque non riproposta la domanda relativa al successivo trasferimento alla nuora. Con il ricorso per cassazione gli originari attori hanno dedotto sei motivi: 1) violazione dell'art. 1414 c.c. per avere la corte d'appello erroneamente preteso la sottoscrizione della controdichiarazione da parte di tutti i partecipi, mentre sarebbe sufficiente quella della parte contro il cui interesse è redatta; 2) omesso esame di documenti prodotti in primo grado, tra cui mutuo e assegni circolari, idonei a dimostrare il pagamento integrale del prezzo da parte loro; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. per non avere esaminato le conseguenze della simulazione nei confronti della nuora, ritenendo insussistente l'interesse alla riproposizione della domanda; 4) omesso esame degli effetti della simulazione ex art. 1415 c.c. rispetto alla terza acquirente, la cui mala fede sarebbe documentata da una controscrittura del 2007; 5) violazione degli artt. 166 e 347 c.p.c. per avere ritenuto inammissibili documenti che sarebbero stati già prodotti in primo grado, poiché il figlio si era costituito tempestivamente nel giudizio di primo grado; 6) omesso esame del valore delle controscritture sottoscritte dal figlio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, chiarendo che la controdichiarazione non deve necessariamente provenire da tutte le parti del contratto simulato, potendo anche essere un atto unilaterale proveniente dalla parte contro il cui interesse è redatta, purché sia quella che trae vantaggio dall'atto simulato e assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi o maggiori. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della corte territoriale è quindi stata annullata limitatamente al motivo accolto, restando aperta la rivalutazione della simulazione e delle ulteriori questioni dipendenti.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    disciplina la simulazione; la Corte afferma che la controdichiarazione può anche provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta, se è questa la parte che trae vantaggio dall'atto simulato e assume obblighi diversi o maggiori con il riconoscimento della simulazione.

  • art. 1415 c.c.

    richiamato come norma sugli effetti della simulazione nei confronti dei terzi, ma i relativi motivi restano assorbiti.

  • art. 1417 c.c.

    richiamato per affermare il divieto della prova per testi o per presunzioni tra le parti e la possibilità di prova testimoniale verso i terzi.

  • art. 2725 c.c.

    richiamato dalla corte territoriale in tema di forma scritta della prova della simulazione nei rapporti tra le parti in materia di diritti reali.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla corte territoriale per dichiarare inammissibili alcuni documenti prodotti solo in appello.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per censurare la declaratoria di carenza di interesse rispetto alla domanda relativa al successivo trasferimento.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 347 c.p.c. nel motivo relativo alla tempestività della produzione documentale.

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina delle produzioni documentali nel giudizio d'appello.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata per i motivi di diritto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    norma sul vizio di omesso esame di fatti decisivi, invocata per i motivi di censura relativi alla valutazione delle prove e dei fatti storici.

Massime di principio

  • La controdichiarazione non è necessariamente un atto plurilaterale: per documentare la simulazione può essere sufficiente anche una dichiarazione unilaterale, purché provenga dalla parte che, nell'assetto simulato, trae vantaggio dall'operazione e riconosce volontariamente la realtà dissimulata.
  • Nella simulazione tra le parti, la prova della simulazione è normalmente affidata alla controdichiarazione; il ricorso alla prova testimoniale o per presunzioni è precluso nei limiti indicati dall'art. 1417 c.c..
  • Quando il giudice di merito qualifica in modo improprio la natura della controdichiarazione e nega efficacia a un riconoscimento scritto solo perché non sottoscritto da tutti i partecipanti, la decisione è censurabile per violazione dell'art. 1414 c.c..
  • Le questioni relative agli effetti della simulazione nei confronti dei terzi e alla loro buona o mala fede restano logicamente subordinate all'accertamento della simulazione dell'atto originario; se tale accertamento viene rimesso in discussione, i motivi dipendenti possono risultare assorbiti.
  • La valutazione dell'ammissibilità delle produzioni documentali in appello richiede di verificare in concreto se i documenti fossero già stati ritualmente introdotti nel primo grado, non potendosi dichiarare inammissibili prove che risultino invece già acquisite al processo.

Come è indicizzato

MaterieSimulazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.