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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21113/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di crediti nei confronti di un’azienda sociosanitaria territoriale per forniture di prodotti sanitari/farmaceutici e altre prestazioni. Il tribunale aveva revocato il decreto e condannato l’ente al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta, con interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 dal deposito del ricorso monitorio. In appello la cessionaria contestava: la ritenuta insussistenza della legittimazione al pagamento di una parte del capitale con relativi interessi; il dies a quo degli interessi di mora, che secondo l’appellante avrebbe dovuto decorrere dal giorno successivo alla scadenza delle fatture e non dal deposito del ricorso; l’omessa pronuncia su una domanda di interessi su una quota capitale già pagata; il mancato accoglimento di ulteriori domande di interessi moratori e anatocistici. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omessa o apparente motivazione e violazione del principio di non contestazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero considerato elementi documentali e processuali da cui desumere la prova delle cessioni e dei crediti azionati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, anche l’omessa produzione della copia autentica della sentenza impugnata ex art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ma ha ritenuto superfluo approfondire tale profilo perché ha comunque condiviso la proposta di definizione accelerata nel senso dell’inammissibilità. Nel merito, ha osservato che tutti i motivi erano formulati come censure di apparente motivazione senza individuare correttamente il vizio denunciabile, e che le doglianze tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non fosse stata prospettata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, oltre alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata è rilevata come possibile causa di improcedibilità, ma il Collegio non vi si sofferma perché ritiene comunque il ricorso inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte richiama la definizione accelerata del ricorso e, condividendone la proposta, applica le conseguenze previste per la decisione conforme.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta accelerata, la Corte applica la condanna d’ufficio al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte resistente.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione della sua violazione è ritenuta inammissibile perché, in sostanza, mira a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione della sua violazione è ritenuta inammissibile perché non rispettosa dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e perché diretta a contestare l’apprezzamento delle prove.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte osserva che i motivi erano articolati senza individuare correttamente il paradigma di impugnazione pertinente, e che le censure non si collocavano nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente aveva evocato l’omessa pronuncia, ma la Corte rileva che non vi era un vero vizio di omessa o contraddittoria pronuncia nei termini dedotti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte ricorda che il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente.

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    È richiamato con riferimento agli interessi moratori sulle somme dovute per forniture e prestazioni commerciali.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non basta lamentare insufficienza o erroneità della valutazione delle prove, occorrendo un vero vizio di motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; se la doglianza mira a contestare l’apprezzamento del fatto, il motivo è inammissibile.
  • Il principio di non contestazione può essere utilmente invocato solo se la censura si confronta con specifiche allegazioni e con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica generica o valutativa non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
  • La mancata specifica confutazione della ratio decidendi del provvedimento impugnato rende il motivo inidoneo a scalfire la decisione e conduce all’inammissibilità del ricorso.
  • Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta accelerata, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste, incluse la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
  • In sede di legittimità il controllo sulla motivazione non consente di sostituire la propria lettura delle risultanze processuali a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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