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Ordinanza

Ordinanza n. 133/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Ordine di Movimento - Trasferimento "d'autorità" -OMISSIS- del 31.10.2025 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali, notificato in data 01.12.2025 (Allegato n. 1), con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente per "servizio" in -OMISSIS- quale Comandante di Plotone presso l'-OMISSIS- Reggimento Carabinieri "Puglia", sulla base della asserita necessità di rimuovere "Una situazione di incompatibilità ambientale correlata con il servizio, anche a tutela della S.V.", con rinvio alla lettera -OMISSIS- PU di prot. del 21 agosto 2025 del Comando Legione Carabinieri -OMISSIS- - SM - Ufficio Personale; - della lettera -OMISSIS- PU di prot. del 21 agosto 2025 del Comando Legione Carabinieri -OMISSIS- - SM - Ufficio Personale (Allegato n. 2), quale atto presupposto al trasferimento, nella parte in cui si richiede di destinare l'odierno ricorrente ad altra sede al di fuori della Legione -OMISSIS- "…Al fine di far ritrovare all'Ufficiale la dovuta serenità nonché ovviare, ulteriori situazioni di disagio e incomprensioni connesse con l'attuale incarico…"; - di tutti gli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e/o consequenziali che, a qualsiasi titolo, hanno contribuito ai suddetti atti nonché al silenzio; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso e/o consequenziale a quelli di cui sopra, nonché al silenzio, anche se oggi non conosciuto, né conoscibile, ma comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente; - di tutti i pareri, scritti e/o orali, a qualsiasi titolo rilasciati dagli Uffici competenti, dai superiori in grado nella diretta scala gerarchica, e non, anche se oggi non conosciuti né conoscibili, circa la legittimità del trasferimento in impugnazione. e per l’accertamento del diritto del ricorrente a non essere trasferito ad una sede che renda impossibile o estremamente gravosa l'assistenza da prestare alla propria familiare, Sig.ra -OMISSIS-, persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/1992 diritto già formalmente riconosciuto dalla stessa Amministrazione con nota prot. -OMISSIS- del 18.11.2025 .

Giustizia amministrativa202600374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di movimento per trasferimento d'autorità ad altra sede per asserita incompatibilità ambientale correlata al servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordine di movimento con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ne ha disposto il trasferimento d'autorità, per servizio, presso altra sede quale Comandante di Plotone, richiamando la necessità di rimuovere una situazione di incompatibilità ambientale correlata al servizio e anche di tutelare l'interessato. È stata altresì impugnata la nota presupposta del Comando di Legione, nella parte in cui proponeva la destinazione dell'ufficiale fuori dalla Legione per consentirgli di ritrovare serenità e prevenire ulteriori situazioni di disagio e incomprensione connesse all'incarico. Il ricorrente ha domandato l'annullamento degli atti, la sospensione cautelare della loro efficacia e l'accertamento del diritto a non essere trasferito in una sede che rendesse impossibile o estremamente gravosa l'assistenza a una familiare con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, diritto che assumeva essere stato riconosciuto dall'Amministrazione. Il testo non espone in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché l'ordine di movimento appariva congruamente motivato in relazione alle circostanze di fatto emerse nel procedimento. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che le sedi richieste dal ricorrente non presentavano apprezzabili differenze di distanza dai luoghi di interesse rispetto alla sede assegnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha applicato i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Richiamato con riferimento alla condizione di handicap grave della familiare e al diritto all'assistenza dedotto dal ricorrente; il testo non contiene una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'adozione della misura sospensiva richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'insussistenza anche di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto dell'istanza.
  • Un trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale può superare la sommaria verifica cautelare quando l'ordine di movimento risulti congruamente motivato sulla base delle circostanze di fatto emerse nel procedimento.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando la sede richiesta dal dipendente non comporti, rispetto a quella assegnata, apprezzabili differenze quanto alla distanza dai luoghi rilevanti per le esigenze personali o familiari dedotte.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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