Cassazione Civile, Ordinanza n. 36626/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (possessore)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio la titolare formale di un terreno sito in un'area di Ischia chiedendo di essere dichiarato proprietario per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e L. n. 346/1976, deducendo di avere posseduto il bene in modo pubblico, pacifico, continuato e in buona fede dal 1986 al 2007. La convenuta aveva contestato la domanda, sostenendo tra l'altro che il terreno non avesse natura di fondo rustico e che il precedente acquisto del bene da parte di terzi e la successiva vicenda traslativa fossero incompatibili con il possesso utile ad usucapionem. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello, anche sulla base di una CTU, aveva riformato la decisione escludendo il requisito oggettivo del fondo rustico, ritenendo che il terreno non presentasse le caratteristiche richieste dalla disciplina speciale. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 1159 bis c.c. e dell'art. 2 L. n. 346/1976, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale confuso il concetto di fondo rustico con quello di azienda agricola organizzata; 2) violazione delle medesime norme e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte valutato i presupposti dell'usucapione all'attualità e non al momento dell'inizio del possesso, trascurando dati processuali che deponevano per la coltivazione del fondo; 3) omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato la prova della sussistenza dell'elemento oggettivo richiesto dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione perché riesamini la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'usucapione speciale. La Corte ha affermato che l'art. 1159 bis c.c. tutela l'attività agricola svolta su piccoli fondi rustici, anche non imprenditoriale, e non va letto attraverso parametri propri dell'impresa agricola o di organizzazione aziendale; inoltre, la concreta destinazione agricola va verificata quanto meno al momento dell'inizio del possesso utile ad usucapionem, tenendo conto della conformazione dei luoghi e dello stato del fondo in quel momento. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare se la porzione effettivamente coltivata avesse autonoma consistenza e vicenda produttiva, senza applicare criteri estranei alla ratio della disciplina speciale.
Norme richiamate
la norma va riferita ai fondi rustici aventi concreta destinazione agricola; non richiede un'impresa agricola organizzata, ma una entità agricola ben individuata e preordinata a una propria vicenda produttiva, coerente con la ratio di tutela del lavoro rurale e del recupero dei terreni abbandonati.
art. 2 L. n. 346/1976
disciplina l'applicazione dell'usucapione speciale ai fondi rustici; la sua portata va letta in coordinamento con l'art. 1159 bis c.c. e con la giurisprudenza di legittimità che richiede la concreta destinazione agricola del bene.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
sono stati invocati come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è stato richiamato per censurare il mancato esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
richiamato nel provvedimento per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato nel provvedimento per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Per l'usucapione speciale dei fondi rustici non basta la qualificazione catastale o formale del bene: occorre verificare la concreta destinazione all'attività agricola e la sua effettiva vocazione produttiva.
- La nozione di fondo rustico ai fini dell'art. 1159 bis c.c. non coincide con quella di azienda agricola imprenditoriale: la norma tutela anche attività agricola non organizzata in forma d'impresa, purché svolta su un'entità agricola ben individuata.
- La verifica della sussistenza del requisito oggettivo dell'usucapione speciale deve essere compiuta con riferimento al momento di inizio del possesso utile ad usucapionem, non soltanto all'attualità.
- Nella valutazione della destinazione agricola del fondo occorre considerare la conformazione concreta dei luoghi e l'autonoma consistenza delle porzioni effettivamente coltivate, evitando parametri quantitativi astratti o criteri estranei alla ratio della disciplina speciale.
- Quando la decisione di merito sovrappone il concetto di fondo rustico a quello di impresa agricola o utilizza indici propri dell'organizzazione aziendale, la motivazione è censurabile per violazione della disciplina dell'usucapione speciale.
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