Cassazione Civile, Ordinanza n. 10699/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cooperativa per il pagamento del corrispettivo di forniture di merci. In primo grado il decreto fu revocato e la debitrice fu condannata al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella monitoriamente richiesta. In appello la decisione fu confermata, ritenendosi tempestivo l’appello incidentale della società creditrice e ritenendosi provato, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio e della documentazione prodotta dalla debitrice, l’avvenuto pagamento di gran parte delle forniture, con residuo solo di un saldo. La società cooperativa ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per avere la corte territoriale considerato incontestato il pagamento dei corrispettivi mediante RID bancario, nonostante la genericità delle allegazioni avversarie e le difese svolte; 2) violazione degli artt. 169, 115 e 191 ss. c.p.c. per avere deciso senza il fascicolo di parte della resistente, rinviando alla CTU deducente e non agli originali dei documenti; 3) motivazione apparente e violazione degli artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost., perché la CTU conteneva ricostruzioni alternative e il giudice non aveva spiegato la scelta operata; 4) violazione di norme sostanziali e del d.lgs. n. 11/2010, per avere ritenuto sufficiente, quale prova del pagamento, il mero ordine di pagamento impartito alla banca, senza prova dell’effettivo buon fine delle operazioni, anche alla luce di cancellature e abrasioni nei documenti. La controparte resistette e propose ricorso incidentale di due motivi, lamentando la nullità della sentenza per avere la corte ritenuto tempestivo il suo appello incidentale, che secondo la resistente avrebbe dovuto essere calcolato dalla notificazione della sentenza di primo grado e non dall’appello principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo infondate le censure sulla tempestività dell’appello incidentale: l’impugnazione proposta successivamente alla prima impugnazione ha natura incidentale e il termine per proporla decorre, in ogni caso, dalla notificazione della sentenza di primo grado, non dalla notificazione dell’appello principale. Ha invece accolto il ricorso principale, ritenendo fondati tutti e quattro i motivi: la corte d’appello aveva erroneamente considerato non contestato il pagamento; aveva acriticamente recepito la CTU senza confrontarla con la documentazione originale; aveva omesso di motivare sulla scelta tra le soluzioni alternative prospettate dal consulente; e non poteva considerare sufficiente il solo ordine di pagamento senza prova dell’effettivo accredito, specie in presenza di documenti alterati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato dalla resistente per contestare la tempestività dell’appello incidentale; la Corte afferma che, nel caso di impugnazione successiva alla prima, si tratta di appello incidentale soggetto al termine dell’art. 343 c.p.c., mentre la notificazione dell’appello principale non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione.
Invocato per sostenere la tardività dell’impugnazione incidentale; la Corte lo supera affermando che la notificazione dell’atto di impugnazione non determina di per sé la conoscenza legale della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve.
La Corte ribadisce che le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale e vanno proposte nel termine previsto per l’appello incidentale.
Il termine per l’appello incidentale decorre dalla notificazione della sentenza di primo grado, e non dalla notificazione dell’appello principale.
art. 111 Cost.
Richiamato sia per censurare la motivazione apparente sia per sostenere la necessità di una decisione adeguatamente motivata sul punto decisivo della prova del pagamento.
La motivazione della sentenza di merito deve consentire di comprendere l’iter logico della decisione; il mero rinvio alla CTU, in presenza di soluzioni alternative e di documenti dubbi, non è sufficiente.
Usato come parametro di nullità per violazione di norme processuali e per motivazione apparente.
La Corte afferma che non si poteva ritenere incontestato il pagamento, poiché le difese della ricorrente escludevano una contestazione generica o omissiva.
Richiamato in relazione alla decisione in assenza del fascicolo di parte e alla necessità di esaminare la documentazione originale.
Richiamati con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio; la Corte precisa che la CTU non può sostituire l’esame del materiale probatorio originale quando vi siano contestazioni decisive sulla sua affidabilità.
Richiamato nel motivo principale, ma la decisione si concentra sul difetto di prova dell’effettivo pagamento e sull’inidoneità del solo ordine bancario a dimostrarlo.
Richiamato nel motivo principale, senza una specifica autonoma ratio nella decisione di legittimità.
Richiamato nel motivo principale, senza autonoma specificazione nella ratio della Corte di cassazione.
Richiamato nel motivo principale; la Corte valorizza, in concreto, la necessità di prova dell’effettiva esecuzione del pagamento.
Richiamato nel motivo principale; la Corte lo collega al tema dell’effettivo trasferimento della somma nella sfera del creditore.
d.lgs. n. 11/2010, artt. 5, 16 e 17
Richiamato per sostenere che l’ordine di pagamento non equivale di per sé a prova dell’avvenuto buon fine dell’operazione di pagamento.
Parametrato alla denuncia di violazione di norme sostanziali e processuali in relazione al mancato accertamento dell’effettivo pagamento.
Massime di principio
- Nel sistema delle impugnazioni, l’appello proposto dopo la prima impugnazione ha natura incidentale, anche se autonomo rispetto alle censure dell’appello principale; esso deve essere proposto nel termine previsto per l’appello incidentale, che decorre dalla notificazione della sentenza di primo grado e non dalla notificazione dell’appello principale.
- La notificazione di un atto di impugnazione non determina, per il destinatario, la conoscenza legale della sentenza tale da far decorrere il termine breve di impugnazione.
- Il giudice di merito non può ritenere incontestati i fatti quando la parte abbia svolto difese idonee a escludere un comportamento processuale acquiescente; la contestazione va valutata nel suo contenuto effettivo e non in modo formalistico.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere recepita acriticamente quando il consulente abbia prospettato soluzioni alternative o espresso perplessità sulla documentazione esaminata: il giudice deve confrontarsi con tali criticità e motivare la scelta probatoria compiuta.
- Quando la prova del pagamento si fonda su documentazione alterata, abrasata o comunque dubbia, non è sufficiente l’ordine di pagamento impartito alla banca: occorre verificare l’effettivo buon fine dell’operazione e l’entrata della somma nella sfera giuridica del creditore.
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