Cassazione Penale, Sentenza n. 24850/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la procedibilità del reato è divenuta a querela e nel caso non è stata presentata querela ma solo denuncia. Non risultando applicabili le eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita. Il secondo motivo è stato assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava due vizi: 1) la violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di procedibilità, alla luce della modifica normativa (d.lgs. 10/10/2022, n.150) che ha reso il delitto di furto punibile a querela della persona offesa, salvo specifiche eccezioni; nel caso concreto era stata raccolta soltanto una denuncia e non era stata manifestata la volontà querelatoria della persona offesa; 2) vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio (secondo motivo).
Norme richiamate
il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»
Con la modifica normativa il furto è procedibile a querela di parte; la Cassazione ha ritenuto che, in assenza di querela e in assenza delle eccezioni previste, l'azione penale non possa procedere.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
La disposizione ha modificato il regime di procedibilità per il furto (tra gli altri), trasformandolo in reato procedibile a querela, dando la base normativa al vizio di procedibilità ritenuto dalla Corte.
art. 625, numeri citati (riferimento alle circostanze)
Richiamato come riferimento alle circostanze che, se presenti, autorizzano la procedibilità d'ufficio nonostante la regola della querela; la sentenza verifica che tali circostanze non ricorrono nel caso concreto.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per escludere che ricorra una delle ipotesi che consentirebbero la prosecuzione dell'azione penale nonostante l'assenza di querela; la Corte ha ritenuto che non si applichi.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti nella enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione; usato per delimitare l'ambito dei motivi valutati dalla Corte.
Massime di principio
- Dopo la modifica normativa (d.lgs. 150/2022) il delitto di furto è in linea generale procedibile a querela: in assenza di querela l'azione penale non può proseguire, salvo il ricorrere delle eccezioni espressamente previste dalla legge.
- La denuncia (segnalazione alle autorità) non equivale alla querela: perché il procedimento penale contro l'imputato prosegua per reati procedibili a querela è necessaria la querela della persona offesa, non basta la sola denuncia.
- Prima di procedere penalmente per furto occorre verificare se sussistono le eccezioni che autorizzano la procedibilità d'ufficio (es. incapace la persona offesa, o le circostanze indicate dall'art.625); se tali condizioni non sussistono e manca la querela, la decisione sarà di estinzione dell'azione o annullamento senza rinvio in sede di impugnazione.
- Se si è nell'interesse della persona offesa, il rimedio principale per evitare l'estinzione è la presentazione della querela nei termini di legge; è importante verificare i termini di proponibilità (termine per la presentazione della querela) e le eventuali condizioni di procedibilità nel caso concreto.
- Nei procedimenti in corso è essenziale controllare la normativa vigente al momento della decisione sulla procedibilità (mutamenti legislativi possono incidere retroattivamente solo nei limiti consentiti dal diritto), e rilevare d'ufficio la mancanza di querela quando il reato è divenuto procedibile a querela.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24892/2024 del 24/06/2024
- Sentenza penale · 24 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24902/2024 del 24/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25076/2024 del 25/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25075/2024 del 25/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25074/2024 del 25/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25073/2024 del 25/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →