Cassazione Penale, Sentenza n. 24902/2024 del 24/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Teramo (condanna per truffa e ricettazione). L'inammissibilità era stata dichiarata per mancata elezione/dichiarazione di domicilio ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter c.p.p.; il ricorrente deduceva che, essendo detenuto in carcere (per altra causa), doveva applicarsi la disciplina delle notificazioni all'imputato detenuto (art. 156 c.p.p.) e quindi non sussisteva l'obbligo di elezione di domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che: se l'imputato è detenuto per il procedimento impugnato o è detenuto per altra causa e tale stato risulta noto al giudice, le notificazioni devono avvenire nel luogo di detenzione secondo l'art. 156 c.p.p. e quindi l'art. 581 comma 1-ter c.p.p. non si applica; se invece l'imputato è detenuto per altra causa e tale stato non risulta dagli atti né è noto al giudice, si procede con le forme ordinarie e pertanto l'elezione/dichiarazione di domicilio richiesta dall'art. 581 comma 1-ter c.p.p. è obbligatoria a pena di inammissibilità. Nel caso concreto l'imputato risultava libero nel procedimento di primo grado e la detenzione per altra causa non era nota al giudice; quindi l'appello era inammissibile per difetto di elezione di domicilio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 comma 1-ter c.p.p.
"con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La norma impone, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione per consentire la notificazione del decreto di citazione a giudizio; non si applica però all'imputato detenuto nel procedimento o all'imputato detenuto per altra causa se tale stato è noto al giudice.
art. 156 c.p.p.
"Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona"
Stabilisce che le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite a mani nel luogo di detenzione; questa regola ha portata generale e si applica anche quando la detenzione è per altra causa, purché tale condizione risulti dagli atti o sia nota al giudice.
art. 156 comma 4 c.p.p.
Prevede che le disposizioni sulla notificazione all'imputato detenuto si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione; da ciò deriva il criterio della conoscibilità dallo stato degli atti a fini dell'applicabilità delle regole speciali.
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 (giurisprudenza richiamata)
Ha affermato che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite nel luogo di detenzione anche in presenza di elezione di domicilio, e che la disciplina speciale si applica anche al detenuto "per altra causa" se lo stato di detenzione risulta dagli atti.
art. 606 comma ter c.p.p.
Consentendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi procedurali; norma richiamata quale titolo dell'atto di cassazione dichiarato inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di disporre somme a titolo di ammenda o riparazione in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per la condanna al versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto rispetto al procedimento impugnato, l'art. 581 comma 1-ter c.p.p. non trova applicazione: le notificazioni devono essere eseguite a mani nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 c.p.p.
- Se l'imputato è detenuto per altra causa ma tale condizione risulta dagli atti o è nota al giudice che procede, opera comunque la regola dell'art. 156 c.p.p. (notificazioni nel luogo di detenzione) e non è richiesta l'elezione/dichiarazione di domicilio prevista dall'art. 581 comma 1-ter c.p.p.
- Se l'imputato è detenuto per altra causa e tale stato NON risulta dagli atti né è noto al giudice, si procede con le forme ordinarie di notificazione: in tale ipotesi l'elezione o dichiarazione di domicilio prevista dall'art. 581 comma 1-ter c.p.p. è obbligatoria a pena di inammissibilità dell'impugnazione.
- Prassi consigliata: l'avvocato che propone impugnazione deve verificare e rendere noto allo scrivente giudice lo stato di detenzione del cliente; se la detenzione non è formalmente agli atti, conviene comunque depositare la dichiarazione o elezione di domicilio insieme all'atto di impugnazione per evitare il rischio di inammissibilità.
- Conseguenze pratiche: la mancata elezione/dichiarazione di domicilio quando dovuta comporta l'inammissibilità dell'appello/ricorso e può comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda.
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