Cassazione Penale, Sentenza n. 25073/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della convalida dell'arresto eseguito in flagranza il 20 settembre 2023 per il reato di furto aggravato; la difesa deduce errata qualificazione dei fatti (sostiene che si tratterebbe di tentativo e non di consumazione) e censura la mancata specifica valutazione della pericolosità dell'arrestata e della gravità del fatto, rilevanti a suo avviso rispetto alla facoltatività dell'arresto
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il giudice della convalida debba verificare la legittimità dell'arresto con un controllo di ragionevolezza rispetto allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., senza procedere a valutazioni sulla gravità indiziaria, sulle esigenze cautelari o sulla responsabilità dell'imputato, che sono riservate alle fasi successive. Inoltre sottolinea che la qualificazione giuridica del fatto può essere autonomamente modificata nelle fasi successive e quindi la censura difensiva sulla qualificazione non rende ammissibile il ricorso. La ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che giustifica l'arresto in flagranza; la convalida deve controllare la sussistenza delle condizioni di flagranza e l'ipotizzabilità del reato richiamato
Collegata alla disciplina delle ipotesi di flagranza e alle relative modalità di arresto; rilevante per la verifica della legittimità dell'intervento di polizia
art. 386, comma terzo cod. proc. pen.
Riferimento ai termini e alle modalità del procedimento di convalida dell'arresto che il giudice deve osservare
art. 390, comma primo cod. proc. pen.
Rinvio alle formalità e alle valutazioni che accompagnano la convalida; il giudice verifica la regolarità procedurale e la sussistenza dei presupposti dell'arresto
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015 (Ahmad)
Principio che il giudice della convalida non deve entrare nella valutazione della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari, né sull'apprezzamento definitivo della responsabilità
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 40265 del 08/07/2014 (Mare)
Conferma che il giudice nelle fasi successive non è vincolato alla qualificazione data al momento dell'arresto e può autonomamente riformulare la qualificazione giuridica del fatto
Massime di principio
- La convalida dell'arresto in flagranza è limitata a un controllo di legittimità e di ragionevolezza dell'intervento di polizia rispetto allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità del reato: non è sede per sindacare la gravità indiziaria o le esigenze cautelari
- Le doglianze che attengono alla qualificazione giuridica del fatto (es. consumazione vs tentativo) sono generalmente inidonee, in questa sede, a fondare l'ammissibilità del ricorso se non accompagnate da elementi che dimostrino l'irregolarità dell'arresto
- Se l'arresto è stato eseguito ai sensi dell'art. 380 c.p.p., la parte che impugna deve dimostrare difetti nella sussistenza della flagranza o nella ragionevolezza dell'intervento di polizia per ottenere la convalida negativa
- Il giudice del merito, nelle fasi successive, può riconsiderare la qualificazione del fatto e la responsabilità: quindi la convalida non vincola la successiva definizione giuridica
- Il ricorso meramente causale o basato su questioni di fatto già soggette a valutazione probatoria rischia l'inammissibilità e può comportare condanne alle spese e, come in questo caso, somme a favore della Cassa delle ammende
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