Cassazione Penale, Sentenza n. 25075/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per mancata conoscenza della "vocatio in iudicium" relativa al decreto di fissazione dell'udienza preliminare. Il ricorrente sosteneva di non essere stato effettivamente informato dell'avvio dell'azione penale e lamentava violazione degli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p.; deduceva che le notifiche di atti delle indagini e la scelta del rito da parte del difensore non dimostravano la sua conoscenza dell'udienza preliminare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato rileva ai fini della rescissione del giudicato solo se sia incolpevole. Nel caso concreto il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia, aveva ricevuto altri atti (avviso di conclusione indagini), aveva eletto domicilio presso il difensore per poi dichiarare altro domicilio e al momento della notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare risultava irreperibile nel domicilio dichiarato. La Corte ha qualificato tale condotta come volontaria sottrazione/conducta colpevole (richiamando gli artt. 161 e 162 c.p.p. sull'onere di comunicazione del domicilio) e quindi non idonea a giustificare la rescissione del giudicato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il rimedio della rescissione del giudicato per violazione dei diritti della difesa; la Corte interpreta che il rimedio è esperibile solo se la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato sia incolpevole, escludendo la rescissione in caso di volontaria sottrazione o di condotta che renda l'ignoranza 'colpevole'.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente (richieste e questioni di nullità), ma la Corte non ha ritenuto che sia stato violato in modo tale da giustificare la rescissione: la decisione si concentra sulla valutazione della conoscenza del processo e della sua culpabilità.
artt. 161 e 162 cod. proc. pen.
Norme che impongono l'onere di comunicare eventuali mutamenti del domicilio eletto o dichiarato; la Corte ha ritenuto che l'inosservanza di tale onere costituisca elemento di colpevolezza rispetto all'ignoranza della vocatio in iudicium.
artt. 582, 583, comma 1, e 585, comma 1, cod. pen.
Norme del codice penale in relazione al reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado e confermato in appello (lesioni personali da lesioni aggravate/reati collegati); sono le norme sostanziali oggetto del giudicato che il ricorrente chiedeva di rescindere.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U. n. 23948/2019; Cass. n. 21997/2020; n. 38121/2021; n. 14577/2022; n. 35426/2021)
Principi consolidati richiamati: la "vocatio in iudicium" di norma deve essere conosciuta tramite notifica dell'atto che definisce l'accusa; tuttavia esiste l'eccezione della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, e la giurisprudenza precisa che la nomina di difensore o altre notifiche possono costituire indizi di conoscenza salvo che emerga che l'ignoranza sia realmente incolpevole.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è possibile solo se la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato è incolpevole; la semplice mancata ricezione di una specifica notificazione non basta se l'imputato si è posto volontariamente nella condizione di non essere reperibile.
- La nomina di un difensore di fiducia e la ricezione di altri atti processuali (es. avviso di conclusione indagini) sono indizi rilevanti di effettiva conoscenza del procedimento e possono ostare al riconoscimento dell'incolpevolezza dell'ignoranza, salvo prova contraria.
- La comunicazione o il cambio di domicilio ha valore processuale: l'onere di informare l'ufficio di eventuali mutamenti (artt. 161 e 162 c.p.p.) grava sull'imputato e la sua violazione può essere valutata come comportamento colpevole che esclude il rimedio della rescissione.
- La condotta che configura 'volontaria sottrazione' non richiede un'elusione manifestamente artificiosa: è sufficiente che l'imputato si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo.
- La scelta del rito da parte del difensore non può automaticamente sostituire la prova che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo; è necessario valutare il complesso delle circostanze e la partecipazione/contatto dell'imputato con il difensore.
- In casi simili, per contestare validamente la celebrazione in assenza e chiedere la rescissione, l'interessato deve fornire elementi concreti che dimostrino l'incolpevolezza della propria ignoranza (es. impossibilità oggettiva di ricevere notifiche, prove di mancata conoscenza non imputabile a negligenza).
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