Cassazione Penale, Sentenza n. 24892/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Gennaro impugnava la condanna (ammenda di euro 3.000,00) per la contravvenzione di cui all'art. 116, commi 1 e 13, d.lgs. n. 285, deducendo carenza di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Contestava inoltre che, avendo il giudice di merito escluso la recidiva, la fattispecie fosse stata nel frattempo depenalizzata (trasformata in illecito amministrativo) dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e che il reato si fosse comunque prescritto, essendo decorso il termine massimo previsto per le contravvenzioni.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (abolitio criminis conseguente alla trasformazione in illecito amministrativo operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8). Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa, dato che la violazione era stata commessa il 17 settembre 2011 e non era prescritta alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. La Corte ha rilevato che la questione dell'abolitio criminis è preliminare rispetto a quella della prescrizione.
Norme richiamate
art. 116, commi 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma del Codice della Strada che originariamente puniva la condotta contestata come contravvenzione; è la fattispecie di reato addebitata a Di Gennaro.
art. 1, d.l. 3 agosto 2007
Richiamato nella decisione come modifica normativa precedente alla vicenda; non è riportata una specifica citazione testuale nella sentenza, ma viene indicata come intervento che aveva influito sulla fattispecie originaria.
art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Ha trasformato la contravvenzione in illecito amministrativo (depenalizzazione/abolitio criminis) per le fattispecie indicate, rendendo il fatto non più previsto dalla legge come reato e imponendo l'annullamento della sentenza penale sul punto.
art. 8 d.lgs. n. 8/2016
Stabilisce che, anche se la violazione è stata commessa anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, gli atti devono essere trasmessi all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa quando il fatto non è prescritto alla data di entrata in vigore.
art. 9 d.lgs. n. 8/2016
Regola gli effetti della nuova disciplina sui procedimenti in corso, prevedendo modalità di trattazione e di trasmissione all'autorità amministrativa.
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 (Niccoli)
Giurisprudenza di legittimità che afferma la priorità della questione dell'abolitio criminis rispetto a quella dell'estinzione del reato per prescrizione: se il fatto non è più previsto come reato la pronuncia va annullata senza che rilevi la prescrizione.
Massime di principio
- Quando una condotta è stata "depenalizzata" o trasformata in illecito amministrativo da successiva legge, la condanna penale per quella condotta va annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto come reato (abolitio criminis).
- La questione dell'abolitio criminis è preliminare e prevale rispetto all'accertamento della prescrizione: se il fatto non è più reato non rileva che il reato si sia eventualmente estinto per prescrizione.
- Se la trasformazione in illecito amministrativo riguarda fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa, e quei fatti non erano ancora prescritti alla data di entrata in vigore, gli atti devono essere trasmessi all'autorità amministrativa competente (es. Prefetto) per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
- In ricorsi penali che impugnano il diniego di circostanze attenuanti generiche, è utile verificare preliminarmente se modifiche legislative sopravvenute abbiano eliminato la penale rilevanza della condotta, perché ciò può rendere il motivo inammissibile o assorbito.
- In casi simili occorre controllare tre date essenziali: data della condotta, data di entrata in vigore della norma depenalizzante, termini di prescrizione; l'ordine temporale determina se si applica l'abolitio criminis e se il fatto è stato prescritto prima o dopo la riforma.
- Quando si ottiene l'annullamento per abolitio criminis, procedere parallelamente a far trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente per evitare la perdita di effetti sanzionatori amministrativi previsti dalla nuova disciplina.
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