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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27842/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la detenzione domiciliare per motivi di salute (quadri clinici documentati: metastasi linfonodale e carcinoma della tiroide in reazione dopo primo ciclo di terapia radio-metabolica, in carico al CSM per approccio terapeutico integrato), nonché l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare residua e ha respinto le istanze, affermando sommariamente che "le condizioni di salute del condannato non risultano incompatibili con il regime carcerario" senza valutare nel dettaglio la documentazione medica e senza disporre accertamenti peritali richiesti dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla detenzione domiciliare per motivi di salute, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. La Corte ha stabilito che il giudice di merito deve compiere un bilanciamento motivato tra la pericolosità del detenuto e le esigenze di tutela della sua salute, valutare concretamente le condizioni cliniche, la compatibilità dei presidi sanitari carcerari e la concreta possibilità di cura e assistenza, e, ove gli elementi clinici non siano esaustivi, attivare accertamenti tecnici (perizia). Il Tribunale di sorveglianza dovrà riesaminare la domanda alla luce di tali principi e può adottare liberamente il nuovo esito.

Norme richiamate

  • art. 47-ter legge n. 354 del 26 luglio 1975

    Disciplina la detenzione domiciliare per motivi di salute; la sua applicazione richiede una verifica concreta della incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto e un bilanciamento tra esigenze di tutela della collettività e principio di umanità della pena.

  • legge n. 165 del 1998

    Prevede la possibilità di ammettere il condannato alla detenzione domiciliare per un periodo predeterminato e prorogabile come alternativa alla sospensione dell'esecuzione della pena; finalità è consentire l'esecuzione della pena in forma domiciliare quando opportuno.

  • art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.

    Indica la possibilità, nelle fasi cautelari, di ricorrere ad accertamenti peritali; la Corte richiama questa regola a supporto dell'obbligo del giudice di disporre perizia quando gli elementi clinici non sono esaustivi.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudice deve effettuare una doppia valutazione: verificare preliminarmente le condizioni previste dalla legge per il differimento e poi, se del caso, valutare la detenzione domiciliare come alternativa alla sospensione dell'esecuzione.
  • La valutazione sulle condizioni di salute non può essere astratta: occorre esaminare concretamente il quadro clinico, le terapie necessarie, la possibile incidenza del regime carcerario sull'aggravamento della patologia e l'adeguatezza effettiva dei presidi sanitari disponibili.
  • Se la documentazione clinica è incompleta o non decisiva, il giudice deve attivare accertamenti tecnici (perizia) nell'ambito del procedimento camerale per acquisire elementi tecnici specialistici.
  • Non è sufficiente una formula sintetica che dichiari la compatibilità con il regime carcerario: la motivazione deve spiegare il confronto/bilanciamento tra esigenze di tutela della collettività (pericolosità) e il principio di umanità della pena.
  • La detenzione domiciliare per motivi di salute può essere concessa anche temporaneamente e va valutata in relazione alla durata della pena residua e alle caratteristiche personali e familiari del detenuto.

Testo integrale

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