Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38904/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, rideterminata la pena in relazione ai reati residui e accogliendo il concordato d'udienza, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati (artt. 640, comma 2, n.1; 477; 481), conseguentemente revocando la confisca per le somme riferibili a quei reati. Il motivo di ricorso denunciava la "totale mancanza di motivazione" circa i criteri adottati per determinare la riduzione dell'importo della confisca, sostenendo che ciò avrebbe reso indeterminato l'oggetto della confisca e impedito di valutare la congruità dell'importo confiscato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità: la doglianza si limitava a una critica generica della motivazione senza indicare vizi specifici né elementi concreti per contestare i criteri adottati dalla Corte d'appello. La Cassazione ha richiamato che la Corte d'appello aveva espressamente revocato la confisca per gli importi di euro 42.937,53 (truffe relative a prescrizioni di ossicodone) e di euro 9.450 (truffe relative a vaccinazioni), indicando le somme corrispondenti ai capi di imputazione prescritti, perciò la motivazione era idonea a individuare le modalità di determinazione della revoca. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Non sono state disposte spese in favore della parte civile, atteso il divieto di intervento della parte civile nei giudizi di cassazione aventi per oggetto esclusivamente trattamento sanzionatorio o confisca.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Viene indicato come fondamento del concordato d'udienza accettato in sede di appello; la sentenza di merito è stata riformulata in forza dell'accordo previsto da questa norma.

  • art. 640 c.p. comma 2 n.1

    art. 640, comma 2, n.1 c.p.

    Reato di truffa aggravata; alcuni fatti di questa tipologia sono stati dichiarati estinti per prescrizione e le somme ritenute profitto di tali reati sono state escluse dalla confisca

  • art. 477 c.p.

    Norma relativa a reati di falsificazione (come dal capo di imputazione); i reati sino al 31/12/2014 sono stati ritenuti prescritti e hanno inciso sulla misura della confisca

  • art. 481 c.p.

    Norma sul falso materiale o atti falsi; anche questi reati, per la parte prescritta, hanno comportato la revoca parziale della confisca

  • Giurisprudenza di Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018 (Gatto Maria)

    Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Rv. 274935

    Richiamata per affermare il principio che nel giudizio di cassazione avente per oggetto solo questioni di trattamento sanzionatorio o confisca l'intervento della parte civile non incide sugli interessi civili e non può comportare l'addebito delle spese al condannato

  • Giurisprudenza di Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012 (Adamo e altri)

    Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, Rv. 254525

    Ulteriore richiamo a confermare il principio sulla non partecipazione efficace della parte civile nei soli giudizi di cassazione concernenti sanzioni e confisca e sulle relative spese

Massime di principio

  • Un ricorso per Cassazione deve indicare vizi specifici e motivazioni concrete: la mera contestazione generica della motivazione della sentenza è causa di inammissibilità.
  • Quando una sentenza di merito revoca o riduce una confisca in relazione a reati estinti per prescrizione, è necessario che la motivazione indichi espressamente le somme considerate profitto dei reati prescritti; se ciò è fatto, la motivazione è generalmente ritenuta adeguata.
  • Per impugnare correttamente la determinazione dell'importo della confisca occorre dimostrare un errore concreto (es. errore di calcolo, mancata corrispondenza tra profitti indicati e capi di imputazione, vizio logico nella ripartizione degli importi), non limitarsi a censure generiche.
  • Nei giudizi di Cassazione che trattano solo aspetti sanzionatori o di confisca, l'intervento della parte civile è inoperante rispetto alle conseguenze economiche e non si possono solitamente a carico dell'imputato le spese della parte civile; quindi la parte civile non ottiene normalmente la condanna delle spese in tale sede.
  • Se si contesta la congruità della confisca, in primo luogo occorre verificare se la sentenza di merito ha individuato e motivato i criteri di quantificazione del profitto: l'assenza di tale indicazione è censurabile, ma la censura deve documentare concretamente la carenza o l'errore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.