Cassazione Penale, Sentenza n. 30268/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza del GIP del 23/01/2024, divenuta irrevocabile il 06/06/2024, e denunciava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 545-bis c.p.p. contestando il deposito della motivazione durante il periodo di sospensione fissato per valutare l'applicazione di pene sostitutive (art. 53 legge n. 689/1981 e art. 545-bis c.p.p.). Sosteneva che il giudice di merito, rinviando l'udienza e sospendendo il processo per valutare la sostituzione della pena, aveva poi depositato la motivazione senza tenere l'udienza fissata, così violando la procedura prevista e incidendo sui termini per l'impugnazione; denunciava altresì nullità dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la rimessione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato in premessa l'entrata in vigore delle norme introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (art.20-bis cod. pen. e art.545-bis c.p.p.) e ha spiegato la disciplina della procedura bifasica per le pene sostitutive (sospensione, acquisizione informazioni dall'Ufficio esecuzione penale esterna, nuova udienza per conferma o integrazione del dispositivo). Tuttavia, sull'esame del caso concreto la Corte ha ritenuto la questione preclusa in sede di legittimità: il condannato aveva già proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 23/01/2024, ricorso poi dichiarato inammissibile per tardività (ordinanza Sez.7 n.42223-24 del 28/10/2024), per cui non era possibile riesaminare i vizi dedotti. Inoltre ha rilevato che il ricorso non specificava adeguatamente le ragioni della mancata tempestiva proposizione del gravame ai fini della rimessione in termini ex art.175 c.p.p., né illustrava con precisione il contenuto dell'originaria richiesta rivolta al Giudice dell'esecuzione; pertanto anche tali censure erano inammissibili. Non è stata disposta condanna alle spese per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150/2022 (introduzione art.20-bis cod. pen. e art.545-bis c.p.p.)
La novella anticipa alla fase di cognizione la possibilità di applicare pene sostitutive delle detentive brevi e valorizza la finalità di recupero individuale prevista dall'art.27 Cost.; ha introdotto il procedimento bifasico e i poteri istruttori del giudice di cognizione per valutare le pene sostitutive.
Disciplina la procedura dopo la lettura del dispositivo quando 'se ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva' il giudice avvisa le parti, può fissare udienza entro 60 giorni e sospendere il processo per acquisire informazioni dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna; dopo istruttoria il giudice può integrare il dispositivo con la pena sostitutiva o confermarlo; la lettura della motivazione, se non contestuale, decorre dalla lettura del dispositivo integrato o confermato (comma 4). La sostituzione richiede il consenso personale dell'imputato o tramite procuratore speciale e resta esercizio di discrezionalità del giudice.
Norma richiamata come esito del d.lgs. 150/2022 che orienta l'individuazione della pena in chiave di recupero e special-prevenzione, contestualizzando la previsione delle pene sostitutive.
art. 53 e ss. legge n. 689/1981
Prevedono forme di sanzioni o pene sostitutive per determinate ipotesi; nel caso in esame erano richiamate come possibilità alternativa alla pena detentiva e come oggetto della procedura prevista dall'art.545-bis.
Regola la rimessione in termini per chi non ha proposto impugnazione per causa non imputabile all'interessato; la Corte ha rilevato che per ottenere la rimessione occorre documentare specificamente i motivi esterni o il caso fortuito/forza maggiore che hanno impedito la tempestiva proposizione del gravame.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Fondamento invocato dal ricorrente per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme di legge; la Corte ha però ritenuto la questione preclusa per ragioni processuali (ricorso già dichiarato tardivo in altra sede).
Richiamata dalla Corte per sottolineare la gravità delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi connessi alle pene sostitutive, a ragione del carattere personalissimo della scelta.
Cass. Sez.2, n. 12635 del 23/02/2024 (Sbrizzi)
Precedente di legittimità citato che afferma che il deposito della motivazione senza tenere l'udienza fissata può integrare violazione dell'art.545-bis comma 4; la Corte lo richiama ma osserva che l'accertamento del vizio è precluso nel presente giudizio per ragioni processuali.
Cass. Sez.7, n. 42223-24 del 28/10/2024
Ordinanza con la quale la Corte aveva già deciso sull'impugnazione della sentenza del 23/01/2024 dichiarandola inammissibile per tardività; tale pronuncia ha inciso sulla preclusione del riesame nel presente ricorso.
Massime di principio
- La procedura di cui all'art. 545-bis c.p.p. è bifasica: dopo la lettura del dispositivo il giudice può sospendere il processo per acquisire informazioni e fissare nuova udienza; la decisione finale sulla sostituzione della pena deve essere assunta in udienza di rinvio, con lettura del dispositivo integrato o confermato.
- La sostituzione della pena è atto personalissimo dell'imputato e richiede il suo consenso personale o tramite procuratore speciale; non è automatica per tutte le condanne a pena detentiva breve ma rimessa alla discrezionalità del giudice in base agli elementi acquisiti.
- Il deposito della motivazione prima della udienza di rinvio, senza rispettare quanto previsto dall'art.545-bis comma 4, può integrare un vizio procedurale; tuttavia, la rilevazione del vizio può essere preclusa se l'interessato ha già esperito rimedi (es. ricorso in Cassazione) risoltisi in inammissibilità per tardività.
- Per chiedere la rimessione in termini ex art.175 c.p.p. è necessario indicare e documentare con precisione le ragioni estranee all'interessato (caso fortuito, forza maggiore o altra causa non imputabile) che hanno impedito la tempestiva impugnazione; deduzioni generiche sono inidonee.
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti dell'esecuzione è importante documentare compiutamente il contenuto delle richieste originarie rivolte al giudice dell'esecuzione; deduzioni vaghe o non specificate possono essere dichiarate inammissibili.
- Se si vogliono contestare vizi di procedura introdotti da norme recenti (es. 545-bis), conviene agire tempestivamente e specificare i profili di nullità o illegittimità nella fase di impugnazione principale, evitando di affidarsi esclusivamente a rimedi successivi che possono risultare preclusi.
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