Sentenza del 28/09/2017 n. 3849 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sentenza di condanna alla refusione delle spese di lite ed alla restituzione delle somme pagate in via di riscossione provvisoria nel corso del giudizio - Assenza di garanzia richiesta - Inammissibilità della compensazione del fermo amministrativo, della sospensione del pagamento e del pignoramento speciale dei crediti presso terzi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza tributaria di condanna, comprensiva della restituzione delle somme versate in riscossione provvisoria e della rifusione delle spese di lite. La controversia riguardava l’immediata esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente, l’eventuale subordinazione del rimborso alla prestazione di una garanzia e la possibilità per l’Amministrazione di impedire o compensare il pagamento mediante fermo amministrativo, sospensione del pagamento o pignoramento speciale presso terzi.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto l’immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente depositate dal 1° giugno 2016, senza attendere l’entrata in vigore del decreto MEF n. 22/2017. La garanzia per somme superiori a 10.000 euro non è automatica: può essere richiesta solo se il giudice la dispone, valutando la solvibilità del contribuente, mentre le spese di lite non sono soggette a tale cautela. È stata inoltre esclusa, nel giudizio di ottemperanza, la possibilità di opporre compensazione legale o giudiziale, fermo amministrativo, sospensione del pagamento ex art. 48-bis d.P.R. 602/1973 o pignoramento speciale ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973. L’Amministrazione è stata quindi condannata alla restituzione delle somme e alla rifusione delle spese di lite.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, legge delega n. 23/2014
Ha costituito la base normativa della riforma che ha previsto l’immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente.
Le sentenze di condanna in favore del contribuente sono immediatamente esecutive. La garanzia per importi superiori a 10.000 euro può essere richiesta solo se disposta dal giudice e non opera automaticamente.
Art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 156/2015
Il comma 1 individua la decorrenza delle nuove regole per le sentenze depositate dal 1° giugno 2016; il comma 2 non può essere interpretato nel senso di rinviare sempre l’esecuzione al decreto ministeriale sulle garanzie.
Artt. 47, 47-bis, 52 e 62-bis d.lgs. n. 546/1992
Le disposizioni sono entrate in vigore secondo il termine legislativo del 1° gennaio 2016, senza che l’esecuzione possa essere subordinata a un successivo decreto ministeriale.
Art. 69, ultimo comma, r.d. n. 2440/1923
Il fermo amministrativo è una misura cautelare di autotutela esecutoria; nel giudizio di ottemperanza non può impedire il pagamento in assenza di un accertamento dei suoi presupposti da parte del giudice competente.
Disciplina un’ulteriore ipotesi di fermo amministrativo, la cui efficacia ostativa non può essere fatta valere automaticamente nel giudizio di ottemperanza.
Art. 48-bis, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
La sospensione del pagamento è funzionale a una possibile compensazione obbligatoria, che non può essere introdotta nel giudizio di ottemperanza senza il necessario accertamento di merito.
Art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
Il pignoramento speciale presso terzi non può essere utilizzato per neutralizzare l’esecuzione del giudicato tributario nel giudizio di ottemperanza, poiché presuppone una possibile compensazione incompatibile con la cognizione sommaria del rito.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria di condanna favorevole al contribuente, rientrante nella disciplina applicabile dal 1° giugno 2016, deve essere eseguita immediatamente dall’Amministrazione, salvo specifiche statuizioni del giudice.
- La garanzia per importi superiori a 10.000 euro non è automatica: occorre un’espressa disposizione del giudice, motivata in relazione alle condizioni di solvibilità del contribuente.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere introdotte compensazioni legali o giudiziali che richiedano nuovi accertamenti di merito; è normalmente ammissibile soltanto una compensazione volontaria.
- Misure amministrative come fermo, sospensione del pagamento o pignoramento presso terzi non possono, da sole, bloccare l’esecuzione del giudicato tributario nel giudizio di ottemperanza.
- Il giudizio di ottemperanza ha natura essenzialmente esecutiva e sommaria: serve ad attuare quanto stabilito dal giudicato, non a decidere nuove contestazioni sostanziali sul credito.
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