Sentenza del 28/09/2017 n. 380 - Comm. Trib. Prov. Savona
IMPOSTA DI REGISTRO - Avviso di liquidazione - Atto plurimo con unicità di venditore - Applicazione imposta una sola volta e in misura fissa - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata ritenuta ammissibile: l'atto plurimo, caratterizzato da più disposizioni negoziali provenienti da un'unica parte venditrice o cedente, è stato considerato unitariamente ai fini dell'imposta di registro. Di conseguenza, l'imposta deve essere applicata una sola volta e in misura fissa, con conseguente annullamento o ricalcolo dell'avviso di liquidazione nella parte eccedente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la corretta applicazione dell'imposta di registro a un atto plurimo contenente più disposizioni negoziali, tutte effettuate da un'unica parte venditrice o cedente. Il ricorrente ha contestato la liquidazione dell'imposta come se ciascuna disposizione dovesse essere tassata autonomamente, sostenendo invece che, in presenza di un'unicità soggettiva del venditore o cedente e di un unico atto, l'imposta dovesse essere applicata una sola volta e in misura fissa.
Norme richiamate
Art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
La disposizione è stata interpretata nel senso che, quando un atto contiene più disposizioni negoziali riconducibili a un'unica parte venditrice o cedente e sussiste un'unità dell'operazione documentata, l'imposta di registro non deve essere necessariamente applicata separatamente a ciascuna disposizione, ma può essere applicata unitariamente.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014
La circolare viene richiamata a sostegno dell'applicazione dell'imposta una sola volta e in misura fissa agli atti plurimi caratterizzati dall'unicità del venditore o cedente.
Massime di principio
- Quando un unico atto contiene più trasferimenti o disposizioni negoziali effettuati da un solo venditore o cedente, occorre verificare se l'operazione presenti un'unità sostanziale e documentale prima di applicare l'imposta separatamente.
- L'esistenza di più beni o più disposizioni nello stesso atto non comporta automaticamente una pluralità di imposte: l'unicità della parte venditrice o cedente può giustificare un'unica applicazione dell'imposta in misura fissa.
- L'Amministrazione finanziaria non può moltiplicare l'imposizione senza considerare la struttura complessiva dell'atto e la riconducibilità delle disposizioni a un'unica operazione negoziale.
- La soluzione può essere diversa quando vi siano venditori o cedenti differenti, atti autonomi, negozi privi di collegamento unitario o disposizioni soggette a regimi fiscali distinti; tali elementi devono quindi essere verificati caso per caso.
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