Sentenza del 28/09/2017 n. 946 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processo tributario- competenza territoriale - difetto - rilievo - in appello - sentenza -individuazione del giudice competente - termine per riassumere - concessione- legittimità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Banca I. spa ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria chiedendo il rimborso di un credito IRPEG di 105.794,60 euro, risultante da un'attestazione dell'Ufficio Vicenza 2 e riferito agli anni d'imposta 1991-1995. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito, tra l'altro, l'incompetenza territoriale sia dell'Ufficio di Vicenza sia della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, sostenendo che la competenza spettasse all'Ufficio Padova 2 e alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, in relazione al domicilio fiscale della società originaria e all'ufficio competente alla convalida e all'erogazione del rimborso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancanza di un atto impugnabile, reputando ragionevole che la richiesta di rimborso fosse già contenuta nelle dichiarazioni dei redditi e che quindi non fosse necessaria un'ulteriore istanza. Ha però accolto l'eccezione di incompetenza territoriale: il giudice competente era la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, poiché il credito doveva essere convalidato ed erogato dall'Ufficio Padova 2. La sentenza di primo grado è stata quindi superata sul profilo della competenza. Tuttavia, considerato che il comportamento dell'Ufficio Vicenza 2 poteva aver indotto il contribuente in errore, è stato concesso a Banca I. spa un termine di 90 giorni dalla notificazione del dispositivo per riassumere la controversia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova contro l'Ufficio Padova 2. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Richiamato in materia di brevità e sinteticità della motivazione della sentenza.
Art. 132, comma 2, n. 4, codice di procedura civile
Richiamato quale base normativa per la redazione sintetica della motivazione e l'indicazione delle ragioni della decisione.
Principi processuali sulla competenza territoriale nel processo tributario
Il ricorso deve essere proposto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, individuata in base all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la controversia. L'incompetenza può essere rilevata in appello se tempestivamente eccepita nel primo grado.
Principio della riassunzione della causa davanti al giudice competente
Quando viene dichiarata l'incompetenza territoriale, il giudice può assegnare un termine per riassumere la controversia davanti all'organo competente, evitando che il processo debba necessariamente ricominciare senza possibilità di prosecuzione.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 123/E/2011
La prassi relativa alla trasmissione delle istanze amministrative presentate a un ufficio incompetente non è stata ritenuta applicabile al ricorso giurisdizionale notificato a una Commissione Tributaria territorialmente incompetente. L'ufficio non aveva il potere o il dovere di trasferire il ricorso a un'altra Commissione.
Massime di principio
- Il contribuente o il cessionario del credito deve individuare con particolare diligenza sia l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente sia la Commissione Tributaria territorialmente competente, facendo riferimento all'ufficio incaricato della gestione, convalida ed erogazione del rimborso.
- La circostanza che un ufficio abbia rilasciato un'attestazione sul credito non implica necessariamente che lo stesso ufficio sia competente a riconoscerlo o a erogare il rimborso.
- Le regole che consentono all'Amministrazione di trasmettere un'istanza amministrativa all'ufficio competente non si applicano automaticamente ai ricorsi giudiziari notificati a un giudice tributario incompetente.
- Se l'incompetenza territoriale è eccepita tempestivamente nel primo grado, il giudice d'appello può dichiararla anche quando il primo giudice non l'abbia rilevata.
- La dichiarazione di incompetenza non comporta necessariamente la perdita definitiva della tutela: il giudice può concedere un termine per la riassunzione davanti all'organo competente, soprattutto quando il comportamento dell'Amministrazione abbia obiettivamente contribuito a creare confusione.
- La concessione del termine per la riassunzione non elimina l'onere del contribuente di avere agito con la necessaria diligenza e non equivale al riconoscimento del diritto al rimborso nel merito.
- La riassunzione deve essere effettuata entro il termine stabilito e contro l'ufficio correttamente individuato; in caso contrario, la controversia rischia di non poter proseguire.
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