Sentenza del 28/09/2017 n. 577 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IVA - Fatture soggettivamente inesistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la detrazione dell'IVA relativa a fatture ritenute soggettivamente inesistenti, cioè emesse da un soggetto diverso da quello che aveva effettivamente eseguito l'operazione. L'Ufficio sosteneva che la registrazione delle fatture comportasse l'indetraibilità dell'imposta. Il principio affermato è però che la sola inesistenza soggettiva delle fatture non è sufficiente: occorre dimostrare che il contribuente sapesse, o avrebbe dovuto sapere usando la normale diligenza, di partecipare a una frode fiscale. Tale consapevolezza deve essere provata dall'Ufficio mediante elementi gravi, univoci e concordanti.
La decisione
La pretesa di indetraibilità dell'IVA non può essere fondata esclusivamente sulla natura soggettivamente inesistente delle fatture. In assenza della prova della consapevole partecipazione del contribuente alla frode, il contribuente conserva il diritto alla detrazione e non può essere sanzionato per tale motivo. L'onere della prova della conoscenza, o della conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode grava sull'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Normativa IVA sul diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione può essere negato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione collegata a una frode. La mera irregolarità o inesistenza soggettiva del fornitore non è sufficiente senza la prova dell'elemento soggettivo.
Principi in materia di onere della prova e prova presuntiva
Spetta all'Amministrazione finanziaria fornire elementi gravi, univoci e concordanti idonei a dimostrare la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del contribuente.
Massime di principio
- La fattura soggettivamente inesistente non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA da parte del cliente.
- L'Amministrazione deve dimostrare, con elementi concreti e convergenti, che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
- Il contribuente deve poter dimostrare di avere adottato una normale diligenza commerciale, verificando almeno l'identità, l'affidabilità e l'effettività del proprio fornitore e delle operazioni.
- La mera circostanza che il fornitore non abbia versato l'IVA, sia privo di struttura o abbia commesso irregolarità fiscali non prova da sola la partecipazione consapevole del cliente alla frode.
- In situazioni analoghe, la detrazione dovrebbe essere negata solo quando gli elementi disponibili rendano ragionevolmente evidente che il contribuente sapeva, o non poteva ignorare, il carattere fraudolento dell'operazione.
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