Sentenza del 28/09/2017 n. 818 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Ires - Reddito d'impresa - Componenti negativi di reddito - Costi per carburanti - Deducibilità - Scheda carburante - Necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che l'istituzione della scheda carburante e la sua corretta compilazione secondo il modello previsto dal DPR n. 444/1997 costituiscono condizioni necessarie per dedurre i costi del carburante e detrarre l'IVA. L'omessa istituzione della scheda non può essere sanata dalla mera registrazione delle operazioni nelle scritture contabili dell'impresa. Ne consegue il rigetto della pretesa del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, dei costi sostenuti per l'acquisto di carburante per autotrazione e la detraibilità della relativa IVA. Il contribuente sosteneva che la registrazione delle singole operazioni nelle scritture contabili fosse sufficiente a comprovare gli acquisti, anche in assenza della scheda carburante prevista dalla normativa.
Norme richiamate
D.P.R. n. 444/1997
La scheda carburante, redatta secondo il modello e le formalità previste, è considerata documentazione necessaria per giustificare fiscalmente gli acquisti di carburante per autotrazione e consentire la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA.
Massime di principio
- Quando la legge fiscale prescrive uno specifico documento o adempimento formale per comprovare un costo, la sua omissione può impedire la deduzione o la detrazione anche se l'operazione risulta annotata nella contabilità.
- La regolare registrazione contabile non sostituisce automaticamente la documentazione obbligatoria richiesta dalla normativa tributaria.
- In presenza di formalità documentali previste a pena di esclusione del beneficio fiscale, è necessario rispettarle integralmente e tempestivamente; la prova sostanziale dell'avvenuto acquisto potrebbe non essere sufficiente.
- La verifica della disciplina applicabile deve tenere conto delle modifiche normative successive, poiché gli obblighi relativi alla scheda carburante sono stati successivamente modificati e, in determinati periodi, sostituiti da strumenti di pagamento tracciabili e fatturazione elettronica.
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