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Sentenza

Sentenza del 28/09/2017 n. 381 - Comm. Trib. Prov. Savona

SANZIONI - Atto irrogazione sanzioni - Irepf e altro - Omessa indicazione, in dichiarazione, di costi black-list- Presentazione dichiarazione integrativa a dimostrazione effettivo svolgimento di attività commerciale e pagamento sanzione per irregolare compilazione della dichiarazione originaria - Illegittimità dell'irrogazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'irrogazione della sanzione aggiuntiva prevista dall'art. 8, comma 3-bis, è stata ritenuta illegittima. La regolarizzazione mediante dichiarazione integrativa, accompagnata dalla dimostrazione dell'effettiva attività commerciale e dal pagamento della sanzione relativa all'irregolare compilazione originaria, impedisce l'applicazione della sanzione più grave per l'omessa indicazione dei costi black-list.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione aveva irrogato la sanzione prevista dall'art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 471/1997 per l'omessa indicazione in dichiarazione di costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (costi black-list). Il contribuente aveva successivamente presentato una dichiarazione integrativa, fornendo la prova dell'effettivo svolgimento di un'attività commerciale da parte dei soggetti esteri coinvolti, e aveva inoltre pagato la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, per l'irregolare compilazione della dichiarazione originaria.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997

    Prevede la sanzione per l'irregolare compilazione della dichiarazione. Nel caso esaminato, tale sanzione è stata pagata dal contribuente e ciò ha contribuito a escludere l'applicazione della sanzione ulteriore.

  • Art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. 471/1997

    Prevede una specifica sanzione per l'omessa indicazione in dichiarazione dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata. La norma non è stata ritenuta applicabile quando il contribuente ha emendato la dichiarazione, ha provato l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale estera e ha già assolto la sanzione per l'irregolare compilazione.

Massime di principio

  • La presentazione di una dichiarazione integrativa può consentire di correggere l'omessa indicazione di costi black-list, soprattutto se accompagnata da documentazione idonea a dimostrare l'effettività dell'attività commerciale del soggetto estero.
  • Il pagamento della sanzione prevista per l'irregolare compilazione della dichiarazione originaria può escludere l'applicazione di un'ulteriore sanzione specifica quando la violazione è stata tempestivamente regolarizzata e non sussistono profili di operazioni fittizie o elusive.
  • La prova dell'effettività dell'operazione e dell'attività commerciale del fornitore estero è centrale: la mera indicazione contabile dei costi potrebbe non essere sufficiente.
  • La regolarizzazione non elimina necessariamente ogni conseguenza sanzionatoria, ma può impedire l'applicazione di sanzioni aggiuntive o sproporzionate rispetto all'irregolarità commessa.
  • L'esito concreto dipende dalla tempestività della dichiarazione integrativa, dalla completezza della documentazione prodotta e dal testo normativo applicabile al periodo d'imposta interessato.

Testo integrale

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