Sentenza del 28/09/2017 n. 442 - Comm. Trib. Prov. Varese
Fittizietà delle operazioni - Prova - Presunzioni - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal principio enunciato risulta che la contestazione dell'Ufficio è ammissibile anche se fondata su presunzioni, purché tali elementi siano qualificati e convergenti. Non sono sufficienti semplici sospetti, anomalie isolate o mere irregolarità formali. Poiché il testo non indica l'esito concreto del giudizio né le parti processuali, non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'onere della prova in caso di contestazione della fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture, ossia cessioni di beni o prestazioni di servizi. L'Ufficio deve dimostrare che le operazioni sono inesistenti e non può limitarsi a una contestazione generica. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni, ma queste devono presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge.
Norme richiamate
Articolo 2729 del Codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
La fittizietà delle operazioni può essere provata per presunzioni semplici, ma gli indizi devono essere oggettivamente significativi, specifici e concordanti tra loro.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere iniziale di fornire la prova della fittizietà.
- La prova può essere indiziaria e non deve necessariamente consistere in una dimostrazione diretta, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Mere irregolarità formali, rapporti commerciali anomali o sospetti non adeguatamente corroborati non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l'inesistenza dell'operazione.
- Una volta forniti dall'Ufficio elementi presuntivi qualificati, il contribuente deve fornire una spiegazione concreta e documentata della reale effettuazione delle operazioni e della loro inerenza.
- La valutazione deve riguardare il complesso degli elementi disponibili, considerati unitariamente e non isolatamente.
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