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Sentenza

Sentenza del 28/09/2017 n. 442 - Comm. Trib. Prov. Varese

Fittizietà delle operazioni - Prova - Presunzioni - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal principio enunciato risulta che la contestazione dell'Ufficio è ammissibile anche se fondata su presunzioni, purché tali elementi siano qualificati e convergenti. Non sono sufficienti semplici sospetti, anomalie isolate o mere irregolarità formali. Poiché il testo non indica l'esito concreto del giudizio né le parti processuali, non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'onere della prova in caso di contestazione della fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture, ossia cessioni di beni o prestazioni di servizi. L'Ufficio deve dimostrare che le operazioni sono inesistenti e non può limitarsi a una contestazione generica. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni, ma queste devono presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • Articolo 2729 del Codice civile

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    La fittizietà delle operazioni può essere provata per presunzioni semplici, ma gli indizi devono essere oggettivamente significativi, specifici e concordanti tra loro.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere iniziale di fornire la prova della fittizietà.
  • La prova può essere indiziaria e non deve necessariamente consistere in una dimostrazione diretta, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • Mere irregolarità formali, rapporti commerciali anomali o sospetti non adeguatamente corroborati non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l'inesistenza dell'operazione.
  • Una volta forniti dall'Ufficio elementi presuntivi qualificati, il contribuente deve fornire una spiegazione concreta e documentata della reale effettuazione delle operazioni e della loro inerenza.
  • La valutazione deve riguardare il complesso degli elementi disponibili, considerati unitariamente e non isolatamente.

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