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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41413/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo convalidato dal GIP il 18/06/2025. Al Policastro venivano contestati il reato di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) e il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), in quanto, quale amministratore di fatto della societa Sapori mediterranei s.r.l., avrebbe impiegato fittizi lavoratori per ottenere indebitamente erogazioni INPS (indennita di disoccupazione agricola) inducendo in errore l'INPS sulla genuinità dei rapporti di lavoro. In cassazione il difensore ha dedotto (i) l'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni dei lavoratori escussi come persone informate sui fatti, perché dopo il 19/03/2025 erano divenuti di fatto indagati e avrebbero dovuto essere escussi con le garanzie da indagati; (ii) l'assenza del fumus per il delitto di trasferimento fraudolento in quanto la societa sarebbe la naturale prosecuzione di una preesistente impresa individuale/azienda agricola legittima.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul secondo motivo la Corte lo dichiara inammissibile perché configura un vizio di motivazione e una rivalutazione degli elementi indiziari non consentita in materia di misure cautelari reali. Sul primo motivo la Corte lo ritiene infondato: il Tribunale ha correttamente valutato che, al momento dell'escussione, non erano emersi elementi tali da qualificare i lavoratori come indagati; inoltre la Corte indica che, anche se alcune dichiarazioni fossero ritenute inutilizzabili, restano altre dichiarazioni di terzi idonee a sostenere il fumus. La Corte richiama principi consolidati in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni e sul sindacato di legittimità in materia cautelare (limiti a rinnovazione probatoria e riferimento ai vizi di motivazione davvero radicali).

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5 cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento con contraddittorio scritto e la decadenza della richiesta di trattazione orale se non presentata nei termini; applicato per celebrare il procedimento senza presenza delle parti

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Prevede comunicazioni e modalità nel procedimento scritto; richiamato per le garanzie procedurali nella trattazione scritta

  • art. 640-bis cod. pen.

    Ricostruzione del fumus per la truffa aggravata commessa mediante atti idonei a conseguire indebitamente erogazioni pubbliche (indennita INPS) inducendo in errore l'ente erogatore

  • art. 512-bis cod. pen.

    Contestata la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia della societa per sottrarre beni a misure di prevenzione patrimoniale; la Corte valuta la fondatezza degli indizi sulla base degli elementi istruttori

  • art. 63, comma 1 cod. proc. pen.

    art. 63, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce che chi, escusso come persona non sottoposta a indagini, manifesta indizi a proprio carico deve essere avvertito e le dichiarazioni pregresse non possono essere utilizzate contro di lui; la Corte precisa i limiti temporali e operativi di tale inutilizzabilità e la diversa utilizzazione delle dichiarazioni rispetto a terzi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel procedimento di cassazione relativo all'impugnazione di provvedimenti cautelari; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato nel mezzo difensivo congiuntamente all'art. 640-bis (riferimento a eventuale rilievo di tentativo/partecipazione), ma la Corte non ha accolto la deduzione perché attiene alla valutazione indiziaria non sindacabile in cassazione cautelare

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali la Corte di legittimità sindaca solo vizi di diritto o vizi motivazionali tanto gravi da rendere la motivazione incomprensibile o assente; non è consentito un nuovo apprezzamento del compendio probatorio.
  • La qualifica del dichiarante (testimone semplice vs indagato) è rimessa al giudice che procede in base agli elementi concreti disponibili: non conta soltanto l'iscrizione formale nel registro delle notizie di reato, ma la valutazione sostanziale degli indizi.
  • Se indizi di responsabilità emergono durante l'escussione, le dichiarazioni autoaccusatorie non sono utilizzabili contro il dichiarante ma possono essere utilizzate nei confronti di terzi; tuttavia la valutazione della temporalita e della rilevanza degli indizi è essenziale.
  • Quando in sede di impugnazione si sostiene l'inutilizzabilità di prove, il giudice di legittimità può verificare la c.d. prova di resistenza: se, espunte le prove illegittime, rimangono elementi sufficienti a fondare la decisione, il provvedimento cautelare può ritenersi legittimo.
  • Per dimostrare l'amministrazione di fatto e il collegamento societario in funzione di elusione delle misure patrimoniali, sono rilevanti elementi materiali e fattuali (es. uso degli stessi terreni, continuità aziendale, risultanze di indagini amministrative) e non basta l'asserita forma giuridica legittima della societa.

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