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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00828/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino dell'08/07/2025 che rettificava l'ordinanza del 28/01/2025. Deduce due motivi: (1) vizio procedurale per avere il Tribunale effettuato una correzione "de plano" senza fissare la camera di consiglio e senza avviso alle parti, richiamando violazione ed erronea applicazione degli artt. 131, 127 e 178 c.p.p. (con deduzioni in relazione all'art. 606, primo comma, lett. b) e c) c.p.p.); lamenta inoltre l'incompetenza del Tribunale avendo egli già proposto ricorso per cassazione e la illegittimità della modifica essenziale dell'atto; (2) violazione dell'art. 47-ter L.354/1975 in relazione agli artt. 146 e 147 c.p., per avere l'ordinanza omesso di considerare lo stato clinico del detenuto e di disporre una consulenza per verificare l'incompatibilità della detenzione con le condizioni di salute.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo (assorbente il secondo) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il motivo: la correzione adottata non era un mero errore materiale privo di incidenza sul dispositivo, poiché rimuoveva parti della motivazione e inseriva nuova motivazione, operazione che richiede il pieno contraddittorio e la fissazione della camera di consiglio; l'adozione "de plano" della correzione senza rispettare tali presupposti integra una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. e giustifica l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 131 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla procedura di correzione degli atti; il testo della sentenza evidenzia che la correzione non poteva essere effettuata "de plano" senza rispettare le garanzie procedurali previste.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la fissazione della camera di consiglio: la Corte rileva che la correzione che incide sul contenuto del provvedimento richiede la fissazione dell'udienza camerale e il contraddittorio, in base alla giurisprudenza citata.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questa norma come fonte della nullità generale quando la correzione "de plano" venga effettuata senza avviso alle parti e senza la necessaria camera di consiglio, qualora non si tratti di un mero errore materiale.

  • art. 47-ter L.354/1975

    Invocata dal ricorrente per questioni di compatibilità della detenzione con lo stato di salute; la Corte non ha esaminato nel merito tale profilo, avendo ritenuto assorbente il vizio procedurale.

  • artt. 146 e 147 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla tutela della salute del detenuto e alle eventuali misure alternative/decadenziali; la valutazione di tali norme non è stata affrontata nella decisione per motivi di assorbimento.

  • art. 606, primo comma, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge, erronea applicazione, e altri profili): la Corte ha ritenuto fondato il motivo processuale invocato riconducibile a tali lett. e ha annullato l'atto.

Massime di principio

  • Quando un giudice corregge un proprio provvedimento occorre verificare se si tratti di un mero errore materiale: se la correzione incide sul contenuto o sulla motivazione sostanziale del provvedimento è necessaria la fissazione della camera di consiglio e l'avviso alle parti, per garantire il contraddittorio; l'assenza di tali garanzie può comportare nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
  • La correzione "de plano" è ammissibile solo per errori puramente materiali che non alterano il contenuto o i diritti delle parti; ogni modifica sostanziale richiede le formalità procedurali previste.
  • Se il vizio procedurale è decisivo (assorbente), la Cassazione può annullare senza rinvio il provvedimento impugnato quando manca il presupposto del contraddittorio; ciò rende superfluo l'esame dei profili di merito (es. questioni mediche del detenuto).
  • Nel contenzioso sulla compatibilità della detenzione con lo stato di salute, se la difesa prospetta elementi concreti di incompatibilità il giudice di merito dovrebbe valutare l'opportunità di nominare un consulente tecnico per accertare le condizioni cliniche; la mancata nomina può costituire una carenza istruttoria rilevante, salvo che il vizio procedurale assorbente impedisca l'esame nel grado superiore.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione non impedisce automaticamente l'adozione di provvedimenti da parte dell'organo di merito, ma tali provvedimenti devono rispettare le garanzie procedurali; l'eventuale incompetenza va valutata in concreto e dedotta con specificità.

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