Cassazione Civile, Ordinanza n. 40989/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere la declaratoria di debenza del compenso per attività professionale svolta in favore di due clienti in relazione a prestazioni giudiziali civili. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che il rito speciale previsto per la liquidazione dei compensi dell'avvocato fosse utilizzabile solo quando fosse controverso il quantum debeatur e non anche quando le controparti contestassero l'esistenza stessa del credito, cioè l'an debeatur, sostenendo inoltre che non fosse possibile il mutamento di rito. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione del d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 702 bis e seguenti c.p.c., sostenendo che le controversie per la liquidazione del compenso dell'avvocato in materia giudiziale civile restano soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando la contestazione investa non solo il quantum ma anche l'an della pretesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la controversia per la liquidazione delle spettanze giudiziali dell'avvocato resta soggetta al rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche se il cliente contesta l'esistenza del rapporto o, in generale, l'an debeatur. Ha quindi cassato l'ordinanza del tribunale e ha rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
può essere utilizzato per introdurre la controversia sulla liquidazione del compenso professionale, nei limiti del rito speciale applicabile
d.lgs. n. 150 del 2011, art. 14
regola il rito delle controversie per la liquidazione del compenso dell'avvocato in materia giudiziale civile, applicabile anche se è contestato l'an debeatur
la controversia sulla condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato resta ricondotta al procedimento speciale
art. 54, comma 4, l. n. 69 del 2009
richiamato dal tribunale per escludere il mutamento di rito in presenza dei caratteri di semplificazione del procedimento
Massime di principio
- Le controversie per la liquidazione del compenso dell'avvocato in materia giudiziale civile sono soggette al rito speciale previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente contesti non solo la quantificazione del credito, ma anche la sua stessa esistenza.
- Ai fini dell'applicazione del rito speciale sulle spettanze professionali dell'avvocato, la contestazione dell'an debeatur non esclude la trattazione della domanda nel procedimento previsto dalla legge speciale.
- L'ordinanza conclusiva del procedimento di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile non è appellabile, ma è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
- Il giudice di merito non può dichiarare inammissibile la domanda di liquidazione del compenso dell'avvocato solo perché la controparte solleva eccezioni sull'esistenza del rapporto o su cause estintive del credito, dovendo comunque verificare la riconducibilità della controversia al rito speciale applicabile.
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