Cassazione Penale, Ordinanza n. 24374/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato e perché le doglianze miravano soltanto a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto al tribunale di sorveglianza l'accertamento della collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen., nel contesto di una posizione rilevante ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari per reati rientranti nell'art. 4-bis ord. pen. Il tribunale ha escluso che dagli atti emergesse, allo stato, una collaborazione effettiva e ha evidenziato una contraddizione tra tale istanza e quanto il detenuto aveva dichiarato agli operatori penitenziari, negando qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata. Nel ricorso per cassazione le censure sono state ritenute generiche e dirette a sollecitare una diversa lettura del materiale valutato dal giudice di sorveglianza; inoltre non consideravano la nuova formulazione dell'art. 4-bis ord. pen., secondo cui la collaborazione con la giustizia non è più requisito indispensabile per la fruizione dei benefici penitenziari nei casi di condanna per i reati ivi ricompresi.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della richiesta di accertamento della collaborazione con la giustizia; la Corte si limita a rilevare che dagli atti non risultava, allo stato, una collaborazione effettiva.
La Corte afferma che, nella nuova formulazione, la collaborazione con la giustizia non costituisce più requisito indispensabile per la fruizione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per i reati compresi nella disposizione.
È richiamato implicitamente nel passaggio sulla condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, per assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera richiesta di una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di merito/sorveglianza, quando la motivazione impugnata non sia manifestamente illogica.
- La richiesta di accertamento della collaborazione con la giustizia deve trovare riscontro negli atti; in mancanza di elementi positivi, il giudice può negare l'accertamento richiesto.
- La disciplina dell'art. 4-bis ord. pen. va applicata tenendo conto della sua formulazione vigente: la collaborazione non è più, di per sé, requisito indefettibile per l'accesso ai benefici penitenziari nei casi previsti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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