Cassazione Penale, Ordinanza n. 03460/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità per due episodi di reato in materia di stupefacenti e aveva rideterminato la pena, sostituendo anche una pena accessoria. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito non avesse motivato autonomamente la responsabilità e si fosse limitata a recepire presunti contatti con un coimputato, intercettazioni telefoniche e una perizia fonica sull'attribuzione della voce, senza adeguati argomenti logico-giuridici; ha inoltre contestato l'assenza di riscontri investigativi ai fini del coinvolgimento nell'attività di traffico di stupefacenti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena ex art. 81 c.p., ritenendo che l'aumento per il secondo capo dovesse essere ulteriormente contenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondati. Ha osservato che le doglianze sul primo motivo miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in cassazione, mentre la sentenza di merito aveva offerto una motivazione logica e coerente: erano stati valorizzati servizi di osservazione, analisi di segnali satellitari e tabulati telefonici, incontri tra i soggetti coinvolti, l'esito del sequestro di circa 14,790 kg di cocaina a seguito dell'arresto di un coimputato e le conversazioni captate nelle quali ricorreva il riferimento all'imputato, oltre alle conclusioni della perizia fonica. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto che la determinazione dell'aumento di pena ex art. 81 c.p. rientri nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta, qui esclusi, poiché la Corte territoriale aveva spiegato il calcolo della pena richiamando il valore della droga e il livello organizzativo dell'attività illecita. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come norma dedotta nel ricorso per censurare la sentenza sotto il profilo della violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato come norma dedotta nel ricorso per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito.
La determinazione dell'aumento per continuazione è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione.
È indicato, insieme all'art. 133 c.p., come parametro del potere discrezionale del giudice nella dosimetria della pena.
È indicato, insieme all'art. 132 c.p., come parametro del potere discrezionale del giudice nella dosimetria della pena.
È richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice dei fatti in materia di stupefacenti per cui l'imputato era stato condannato.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma aggravatrice applicata in relazione ai fatti di traffico di stupefacenti contestati.
Richiamato quale base del concorso di persone nei reati di stupefacenti contestati.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
È citato quale fondamento dell'aumento della sanzione pecuniaria oltre il massimo in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove, quando il ricorso si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio a quella accolta dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da vizi rilevanti in cassazione quando dia conto, in modo logico e coerente, degli elementi probatori utilizzati per affermare la responsabilità, anche mediante il richiamo coordinato a servizi di osservazione, tabulati, intercettazioni, localizzazioni satellitari e riscontri esterni.
- La prova dell'inserimento dell'imputato in un traffico di stupefacenti può essere desunta dal complessivo quadro indiziario, purché gli elementi siano illustrati in sentenza e siano logicamente convergenti nel collegare i contatti, gli spostamenti e i riscontri captativi all'attività illecita.
- La determinazione dell'aumento di pena per continuazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione, anche sintetica, dia conto dei criteri adottati e non sia manifestamente illogica o arbitraria.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, questi è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale.
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