Sentenza n. 417/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso ai documenti richiesti con istanza del 22.1.2026 previo annullamento del silenzio-diniego formatosi sulla predetta istanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso al sollecito di pagamento del canone del servizio idrico, completo degli estremi di notifica
Esito
Favorevole al ricorrente (utente del servizio idrico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, destinataria di un accertamento esecutivo relativo al mancato pagamento del canone del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2018, ha presentato al Comune un’istanza di accesso ai sensi della l. 241/1990 per ottenere il sollecito di pagamento indicato quale atto prodromico all’accertamento, con i relativi estremi attestanti la consegna. L’istanza era finalizzata a verificare la fondatezza della pretesa e l’eventuale proposizione di un’azione giudiziaria per contestare, in tutto o in parte, la debenza delle somme richieste. Il Comune non ha riscontrato l’istanza. La ricorrente ha quindi agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990, dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto la propria legittimazione e la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché l’assenza di esigenze di riservatezza di terzi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto l’istanza sufficientemente circostanziata, poiché individuava con precisione il sollecito di pagamento richiesto e lo collegava all’accertamento esecutivo già allegato. Ha riconosciuto l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, ravvisandolo nell’utilità della documentazione per valutare l’esperibilità di un’azione giudiziaria, anche non necessariamente amministrativa. Secondo il giudice, la strumentalità dell’accesso alla tutela giuridica deve essere intesa in senso ampio e non richiede che il documento sia destinato esclusivamente all’esercizio del diritto di difesa in un giudizio già programmato. Il Comune non può valutare la meritevolezza soggettiva dell’istante né la compiutezza delle motivazioni quando gli atti riguardano l’istante e sono a lui diretti. Non rileva inoltre che gli atti possano essere già stati notificati: l’amministrazione ha l’obbligo di conservare copia degli atti trasmessi e il destinatario può chiederne copia per tutelarsi. Il Comune è stato quindi dichiarato tenuto a ricercare ed esibire la documentazione, mediante visione ed estrazione di copia, entro trenta giorni. Qualora il documento non esista più, dovrà attestarlo formalmente, indicando, ove possibile, dove reperirlo o le circostanze della sua distruzione; se detenuto da altra amministrazione, dovrà trasmettere la richiesta all’amministrazione competente ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in € 1.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
L’interesse all’accesso sussiste quando la disponibilità del documento è utile alla cura di una situazione giuridicamente rilevante; non è necessario che l’accesso sia strumentale esclusivamente a un giudizio già instaurato o necessariamente amministrativo.
È il rito utilizzato per contestare il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso.
art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006
Se il documento richiesto è detenuto da altra amministrazione, l’amministrazione destinataria deve trasmettere la richiesta all’amministrazione che lo detiene.
I principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità sostengono il diritto di accesso alla documentazione amministrativa.
Massime di principio
- L’interesse all’accesso documentale è diretto, concreto e attuale quando il documento richiesto è utile alla cura di una situazione giuridicamente rilevante; non occorre che l’istante abbia già deciso di proporre un giudizio né che l’accesso sia strumentale esclusivamente alla difesa in un processo amministrativo.
- L’accesso può essere finalizzato anche a valutare se proporre un’azione giudiziaria e a determinarne oggetto e fondatezza, purché sussista un collegamento concreto tra il documento e la posizione giuridica dell’istante.
- Quando la richiesta riguarda atti riferiti all’istante e a lui diretti, l’amministrazione non può negare l’accesso sulla base di valutazioni sulla meritevolezza soggettiva della richiesta o sulla maggiore o minore compiutezza delle motivazioni, salvo specifiche esigenze ostative previste dalla legge.
- La circostanza che l’atto sia stato già notificato al privato non esclude il diritto di accesso: l’amministrazione deve conservare copia degli atti trasmessi e consentirne l’ostensione al destinatario che ne abbia necessità per la propria tutela.
- Se il documento richiesto esiste, l’amministrazione deve ricercarlo ed esibirlo; se non esiste più, deve attestare formalmente tale circostanza e fornire, ove possibile, indicazioni sulla sua reperibilità o sulla distruzione; se è detenuto da altra amministrazione, deve inoltrare la richiesta all’ente detentore.
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