Sentenza n. 20/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Sassari n. 384/2024, depositata e resa pubblica il 18.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1143/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 24.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sassari n. 384/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 10 ottobre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a fruire, per gli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023, del beneficio finanziario annuale di 500 euro previsto per la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di 1.500 euro, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma da rivalutazione. Secondo il ricorrente, il Ministero aveva eseguito soltanto la parte relativa alle spese di lite, senza attivare la Carta né attribuire il beneficio principale. Poiché era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Sassari era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non può essere applicata quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità. Nel caso concreto tali ragioni sono state individuate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più soggetti e strutture, nell’eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale né di sostentamento del beneficio, destinato alla formazione professionale e di utilizzazione facoltativa. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con riduzione correlata alla serialità e standardizzazione dell’attività difensiva.
Norme richiamate
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, tra l’altro, di ordinare l’esecuzione, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa quando sussistano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di azionare l’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale obbligata al pagamento o all’attribuzione del beneficio.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce, insieme alla disciplina attuativa, la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo; l’art. 4 prevede il ricorso del Ministero a SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e attivazione della Carta in forma di applicazione web.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa nei confronti della pubblica amministrazione non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative, valutabili in concreto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione statale l’attribuzione di una somma o di un beneficio non sia stata eseguita, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione.
- Quando l’amministrazione debitrice adduca o incontri un’insufficienza di stanziamenti, l’esecuzione di una condanna pecuniaria può essere realizzata anche mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono giustificarne il diniego ulteriori ragioni ostative, da apprezzare concretamente in relazione alle difficoltà organizzative, procedurali, finanziarie e agli interessi pubblici coinvolti.
- La complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l’eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale o di sostentamento del beneficio possono costituire ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a controversie seriali, le spese possono essere ridotte in considerazione dell’elevato grado di ripetitività e standardizzazione dell’attività difensiva, pur restando a carico dell’amministrazione soccombente.
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