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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2410 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P.G. chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 1998-2000, sostenendo che la propria attività professionale non fosse autonomamente organizzata. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione: le dichiarazioni dei redditi, che a suo dire dimostravano l'assenza di compensi a terzi, erano state prodotte, mentre il registro dei beni ammortizzabili non era obbligatorio e non era comunque idoneo a provare quelle spese. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, contestando che il volume d'affari potesse, da solo, fondare l'assoggettamento all'IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, lasciando fermo il diniego del rimborso deciso nei precedenti gradi. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: contestare l'affermazione che le dichiarazioni dei redditi non fossero state prodotte prospettava un errore di fatto da far valere con revocazione ex art. 395 c.p.c.; la questione del registro dei beni ammortizzabili non era decisiva, perché restava a carico del contribuente provare l'assenza di autonoma organizzazione. Il secondo motivo è stato rigettato perché non censurava la ragione effettiva della sentenza d'appello, fondata sulla mancata prova dell'assenza di organizzazione, ma si limitava a richiamare la decisione di primo grado. Nessuna statuizione sulle spese, dato che l'Agenzia non si è costituita.

Norme richiamate

  • Art. 395 c.p.c.

    In tal caso, per pacifica giurisprudenza (ex multis, Cass., sez. 3, 27-042010, n. 10066) il mezzo di impugnazione è inammissibile essendo denunziato - in realtà - un vizio revocatorio che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 c.p.c..

    L'errore di fatto relativo a un dato risultante dagli atti del giudizio, come l'effettiva produzione di documenti, non può essere fatto valere in Cassazione sotto forma di vizio motivazionale: ricorrendone i presupposti, va proposto con revocazione.

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997

    Nel caso deciso, il contribuente doveva dimostrare che l'attività professionale non era autonomamente organizzata. La Corte ha rigettato la censura perché essa non attaccava la ratio della sentenza regionale, basata proprio sulla mancata prova di tale circostanza. La decisione non stabilisce che il solo volume d'affari sia sufficiente a determinare l'imposizione.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso dell'IRAP, il professionista deve fornire elementi probatori adeguati a dimostrare l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione; nel caso concreto la Corte ha indicato le dichiarazioni dei redditi come documenti potenzialmente utili.
  • Se si sostiene che il giudice abbia erroneamente affermato che un documento non è stato prodotto, occorre valutare la revocazione per errore di fatto, anziché riproporre la contestazione come vizio di motivazione in Cassazione.
  • Una censura in Cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: non basta contestare una motivazione del primo grado se quella d'appello si fonda su una ragione diversa.

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