Cassazione Penale, Ordinanza n. 08989/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della causa di non punibilità della destinazione della droga ad uso personale. Ha sostenuto, in sostanza, che la sostanza sequestrata dovesse essere ritenuta per consumo personale. La Corte ha però ritenuto che le censure fossero inammissibili perché formulate come doglianze di fatto, già esaminate e disattese dal giudice di merito, e perché miravano a una nuova valutazione del compendio probatorio senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La fattispecie riguarda la detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità; la Corte non rivede nel merito l'accertamento della destinazione non personale della sostanza, perché il ricorso tendeva a una rivalutazione del fatto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate in modo non illogico dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata espone in modo puntuale gli elementi indiziari che escludono la destinazione della sostanza stupefacente a uso personale, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale motivazione e non limitarsi a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze.
- La deduzione del travisamento della prova richiede l'indicazione specifica delle emergenze processuali asseritamente travisate; in difetto, la censura è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in presenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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