Cassazione Penale, Ordinanza n. 15773/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato il compendio probatorio; la censura, però, si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza un confronto critico specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il giudizio di recidiva, contestando che i precedenti penali fossero stati valorizzati due volte. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità, perché formulato in termini non consentiti nella cd. doppia conforme e perché il travisamento della prova non era stato specificamente dedotto secondo i canoni richiesti; ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il giudice può utilizzare i precedenti penali sia per negare le attenuanti generiche sia per ritenere la recidiva, senza violare il principio di ne bis in idem sostanziale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il primo motivo era una mera reiterazione di doglianze già respinte in appello e che, nel contesto di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo alle condizioni rigorose indicate dalla giurisprudenza richiamata, condizioni che nel caso concreto non ricorrevano. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato sia per negare le attenuanti generiche sia per affermare la recidiva. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La censura è stata ritenuta impropriamente prospettata come violazione di legge in relazione al medesimo compendio probatorio già valutato nei gradi di merito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il travisamento della prova, nella ipotesi di doppia conforme, è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente che il dato travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado.
Richiamato implicitamente nel tema delle attenuanti generiche, in relazione alla valutazione dei precedenti penali e degli indici di meritevolezza del trattamento più favorevole.
Rileva per il giudizio di recidiva, che la Corte territoriale ha ritenuto legittimamente sulla base dei precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, in presenza di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente individua specificamente il dato probatorio asseritamente travisato e dimostra che esso è stato oggetto di valutazione per la prima volta nella motivazione d'appello.
- Non è ammissibile in cassazione un motivo che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudice può valorizzare i precedenti penali dell'imputato sia per negare le attenuanti generiche sia per ritenere la recidiva, poiché l'utilizzo del medesimo elemento fattuale per istituti diversi non integra di per sé una violazione del ne bis in idem sostanziale.
- La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e quella sulla recidiva appartengono al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione dei limiti legali del sindacato di legittimità.
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