Cassazione Civile, Ordinanza n. 21260/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società proprietaria di una struttura alberghiera ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto il suo appello avverso il TAR. La controversia nasce dall’annullamento in autotutela, da parte del Comune, di una concessione edilizia in sanatoria del 1992 e di successivi permessi di costruire del 2004 e del 2005, con ordine di demolizione dell’intero corpo di fabbrica assentito con quei titoli. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe etero-integrato la motivazione del provvedimento comunale, valorizzando: la data di conoscenza di alcuni esiti di giudizi penali come dies a quo per il termine ragionevole di autotutela; la qualificazione della concessione in sanatoria del 1992 come tamquam non esset; l’omessa indicazione, nelle domande di condono del 1986, di vincoli urbanistici e costieri. Secondo la ricorrente, tali passaggi avrebbero comportato una sostituzione del giudice all’amministrazione nella valutazione di merito.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno ritenuto che la censura non integrasse un vero e proprio sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione, ma contestasse al più un error in iudicando, quindi non sindacabile in sede di ricorso per motivi di giurisdizione. Il Consiglio di Stato, infatti, si era limitato a verificare la legittimità dell’atto di autotutela sotto il profilo della tempestività e sulla base degli elementi già acquisiti agli atti, senza compiere una diretta valutazione di opportunità o convenienza dell’atto né sostituire la propria volontà a quella dell’amministrazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 21-nonies L. 7 agosto 1990, n. 241
La verifica della legittimità dell’annullamento d’ufficio, anche sotto il profilo della tempestività, rientra nel sindacato giurisdizionale di legittimità; l’eventuale erroneità della valutazione compiuta dal giudice amministrativo sul termine ragionevole integra un errore di merito, non un eccesso di potere giurisdizionale.
art. 111, comma 8, Cost.
Il controllo della Corte di cassazione sui provvedimenti del giudice amministrativo per motivi di giurisdizione non si estende agli errori di giudizio o di interpretazione commessi nel merito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
È dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- L’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo è configurabile solo quando la decisione travalichi la verifica di legittimità e si traduca in una concreta valutazione di opportunità e convenienza dell’atto, ovvero in una sostituzione della volontà del giudice a quella dell’amministrazione.
- Non integra sconfinamento nella giurisdizione il fatto che il giudice amministrativo utilizzi elementi istruttori già agli atti per svolgere la valutazione giuridica richiesta dalla censura, purché resti nell’alveo del controllo di legittimità.
- La contestazione dell’erronea individuazione del dies a quo o, più in generale, dell’esatta applicazione dell’art. 21-nonies L. 241/1990 attiene al merito della decisione e non è deducibile come motivo di giurisdizione in Cassazione.
- Se il motivo di ricorso per giurisdizione colpisce solo uno degli argomenti autonomamente idonei a sorreggere la decisione impugnata, e tale argomento non rivela sconfinamento dai limiti esterni, il ricorso è inammissibile.
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