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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23011/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità in materia di stupefacenti, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Sosteneva, in sostanza, che la condotta di spaccio/detenzione di droga dovesse essere sussunta nella fattispecie meno grave. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e privo di specificità, osservando che la doglianza non si confrontava con la motivazione di merito, la quale valorizzava il rinvenimento di un ingente quantitativo di eroina e la conseguente incompatibilità del fatto con la minima offensività richiesta per il comma 5.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, assertivi e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente escluso la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per l'entità del quantitativo di eroina detenuto e per gli elementi sintomatici di un inserimento stabile e professionale nel traffico di stupefacenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie di lieve entità è configurabile solo in presenza di minima offensività complessiva della condotta, da valutarsi in modo globale alla luce di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; un rilevante carico di eroina e indici di professionalità nel narcotraffico escludono la riqualificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 125 c.p.p.

    La censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; motivi generici o assertivi sono privi di specificità e non idonei a fondare il ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non può essere fondata sul solo dato quantitativo della sostanza, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi e può essere esclusa quando uno di essi sia negativamente assorbente.
  • La presenza di un ingente quantitativo di stupefacente, specie se qualificabile come vero e proprio carico, costituisce indice idoneo a escludere la lieve entità per l'elevata offensività del fatto.
  • Elementi come la stabile inserzione nel circuito del narcotraffico, la capacità professionale di approvvigionamento e la disponibilità di rilevanti quantitativi di droga sono incompatibili con la minima offensività richiesta per il comma 5.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita ad affermazioni apodittiche e non si misura con la ratio decidendi della sentenza impugnata, senza indicare specifiche ragioni di diritto e dati di fatto a sostegno delle censure.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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