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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18563/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali non versati. La condomina ingiunta aveva proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna del condominio al risarcimento dei danni asseritamente causati da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare comune nel proprio appartamento, sostenendo di aver già eseguito lavori di ripristino e di doverne eseguire altri. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ma aveva poi condannato il condominio al risarcimento. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha ridotto l'importo riconosciuto alla proprietaria, ritenendo provato il verificarsi delle infiltrazioni ma non dimostrato l'effettivo esborso per i pregressi lavori di riparazione, reputando inattendibili le fatture prodotte e valorizzando invece solo la stima del c.t.u. per il ripristino attuale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 1223 c.c., sostenendo che il danno emergente non richieda la prova dell'avvenuto pagamento ma solo della nascita dell'obbligazione risarcitoria; violazione degli artt. 2247, 2250, 2462, 1655 e 2697 c.c. per avere la Corte inferito la gratuità delle opere o un prezzo di favore e per avere erroneamente valutato la prova; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda subordinata di liquidazione equitativa; violazione dell'art. 1226 c.c. perché la liquidazione equitativa sarebbe dovuta anche d'ufficio; motivazione apparente per avere la Corte disatteso la congruità delle fatture stimata dal consulente tecnico senza adeguata motivazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché diretto a contestare la valutazione di attendibilità della prova documentale, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, e comunque sorretta da motivazione logica (genericità delle fatture, assenza di pagamenti tracciati, provenienza dei documenti da prossimi congiunti). Ha poi respinto le ulteriori censure osservando che, una volta ritenute inattendibili le fatture, mancava la prova dell'effettivo esborso o della diminuzione patrimoniale relativa ai lavori già eseguiti; il danno da riparazioni già effettuate non coincide con il danno alle cose non riparato, e nel caso concreto la sua agevole dimostrabilità escludeva il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che ha natura sussidiaria e non sostitutiva e non può supplire a carenze probatorie imputabili alla parte onerata. È stato ritenuto inammissibile anche il motivo sulla motivazione apparente, perché la contestazione sulla congruità dei costi era comunque priva di decisività una volta esclusa la prova dell'esborso. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento del danno emergente richiede la prova del pregiudizio patrimoniale effettivamente subito; nel caso di spese già sostenute per riparazioni, occorre dimostrare l'esborso o comunque la diminuzione patrimoniale.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ricostruzione della controparte in tema di rapporti societari/prova del prezzo; la Corte non vi ha fondato la decisione.

  • art. 2250 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non assume rilievo decisorio nella motivazione della Corte.

  • art. 2462 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non assume rilievo decisorio nella motivazione della Corte.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per evocare l'onerosità dell'appalto; la Corte afferma che l'onerosità del contratto non esime dalla prova dell'effettivo esborso nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava sulla parte che chiede il risarcimento; la liquidazione equitativa non può supplire alla mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché assorbita dalla mancanza di prova del danno risarcibile e dalla non decisività della richiesta subordinata di liquidazione equitativa.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa ha funzione sussidiaria e presuppone l'impossibilità o estrema difficoltà di una stima esatta del danno, non potendo sanare carenze istruttorie imputabili alla parte.

  • art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali rilevanti; non consente di rivalutare l'attendibilità delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la camera di consiglio in cassazione; non incide sul merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi domandi il risarcimento del danno consistente in spese di riparazione già sostenute deve provare non solo l'an debeatur, ma anche l'effettivo esborso o la concreta diminuzione patrimoniale conseguente ai lavori eseguiti.
  • La valutazione di attendibilità e di efficacia probatoria dei documenti è riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. ha natura sussidiaria: può essere usata solo quando il danno esista ma sia impossibile o estremamente difficile determinarne precisamente il quantum, non per supplire a carenze probatorie della parte onerata.
  • Quando il giudice ritenga non provato il pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi essenziali, ogni censura sulla congruità della stima o sulla motivazione relativa al quantum diventa non decisiva.
  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di motivazione apparente non consente di ottenere una rivalutazione del merito probatorio se la decisione impugnata offre comunque una motivazione logica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioniSpese condominiali
RamiResponsabilità civileProcesso civileCondominio
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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