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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8619/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per falsa testimonianza (art. 372 c.p.) sostenendo che la presunta falsa testimonianza era avvenuta nell'ambito di un giudizio di lavoro promosso da Salvatore Meloni. Denunciavano in particolare: a) omissione di acquisizione di prove decisive (verbali e dichiarazioni contenute nel fascicolo del giudizio del lavoro, in particolare le dichiarazioni dell'ispettrice Giuseppina Medde e del teste Emiliano Casula); b) contraddittorietà tra la motivazione della Corte d'appello e gli atti processuali, con richiesta di riconsiderare la credibilità della persona offesa e dei testimoni alla luce di documenti e registrazioni del procedimento di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti in realtà sollecitassero una rivalutazione del materiale probatorio e della credibilità della persona offesa, materia non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione di merito è puntuale e non illogica. Ha inoltre stabilito che i verbali dell'ispettore del lavoro e altri atti del giudizio del lavoro non costituivano "corpo del reato" obbligatoriamente acquisibile nel processo penale, e che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria proposta per la prima volta nei motivi aggiunti di appello era inammissibile e priva di legami funzionali con i motivi principali. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    Norma che punisce la falsa testimonianza. La Corte ha confermato che la valutazione sulla sussistenza del reato e la credibilità delle dichiarazioni è rimessa ai giudici di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizio di logicità o contraddittorietà nella motivazione.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato per la citazione dell'ispettrice del lavoro come testimone; la decisione rileva che le dichiarazioni dell'ispettore vanno valutate nel contesto probatorio ma non sono insindacabilmente immuni da valutazione sulla credibilità.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria. La Corte ha ritenuto la rinnovazione proposta in sede di appello tardiva e priva di legami funzionali con i motivi principali, per cui inammissibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. I. 18/12/2020

    Normativa che ha consentito la trattazione scritta del procedimento quando non è stata richiesta discussione orale; la Corte ha proceduto con conclusioni scritte del Procuratore generale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione della credibilità dei testimoni fatta dai giudici di merito, salvo vizi logici, contraddittorietà o carenze nella motivazione.
  • Documenti provenienti da un diverso procedimento civile o amministrativo non sono automaticamente "corpo del reato" nel processo penale e la loro acquisizione non è dovuta in ogni caso; occorre valutare rilevanza e pertinenza rispetto al reato contestato.
  • Richieste di acquisizione o rinnovazione probatoria formulate per la prima volta in sede di appello possono essere dichiarate inammissibili se non hanno legami funzionali coi motivi principali e se tardive.
  • Le dichiarazioni di ufficiali come gli ispettori del lavoro hanno valore probatorio rilevante, ma la loro attendibilità può essere valutata e contrastata con altri elementi; non garantiscono automaticamente l'irrilevanza della versione della parte offesa.
  • Un ricorso manifestamente inammissibile o infondato può comportare la condanna alle spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di difesa della parte civile.

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