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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09368/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi una colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito della Corte di appello sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 10 febbraio 2025. Dal testo emerge che il ricorso investiva il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva già motivato adeguatamente, in modo non manifestamente illogico, sul punto. Non risultano dal testo ulteriori censure o la descrizione analitica del fatto contestato, se non il riferimento al rigetto della non punibilità per particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione adeguata e non manifestamente illogica; una censura generica e non specifica su tale diniego è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata quale base del criterio per escludere la sanzione pecuniaria solo quando il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una doglianza generica e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti effettivi vizi di illogicità manifesta o mancanza, non essendo sufficiente una mera contestazione apodittica.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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