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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29533/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rimborso del credito d'imposta relativo ai dividendi del 1998 corrisposti dalla controllata italiana Promoplan alla controllante francese; quest'ultima aveva chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione Italia-Francia, nonostante l'esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva madre-figlia e l'assenza di un'imposta effettivamente pagata in Francia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha confermato la pronuncia favorevole alla società francese. La Corte ha ritenuto che, alla luce del giudizio di rinvio (Cass. n. 13846/2021), l'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il diritto al credito d'imposta previsto dalla Convenzione; è sufficiente che il dividendo sia stato incluso nella base imponibile della società madre in Francia e che non risulti violato il principio di neutralità fiscale. E' stata altresì respinta l'eccezione di improcedibilità formale relativa alla notificazione telematica delle copie. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Dpr n. 600/1973, art. 27 bis, comma III

    consente di non applicare la ritenuta alla fonte sui dividendi erogati

    La disposizione nazionale consente l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi, circostanza che non impedisce di valutare, ai fini della Convenzione, l'eventuale diritto al rimborso del credito d'imposta se ricorrono i presupposti convenzionali

  • Convenzione Italia-Francia sulle doppie imposizioni, art. 10, par. 4, lett. b), ratificata con L. 7.1.1992 n. 20

    diritto per il soggetto residente in uno dei due Stati, che riceve un dividendo da un soggetto residente dell'altro Stato, di ottenere il rimborso del credito d'imposta che sarebbe spettato ad un soggetto residente

    Consente al percettore residente in Francia di chiedere il rimborso del credito d'imposta dall'Amministrazione italiana se il dividendo è incluso nella base imponibile del Paese di residenza della madre; non richiede necessariamente l'effettivo versamento dell'imposta in tale Stato

  • Direttiva madre-figlia (cfr. Direttiva 1990 e recepimento con d.lgs. n. 136/1993)

    L'esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva non esclude automaticamente la tutela convenzionale contro la doppia imposizione economica; occorre valutare la neutralità fiscale concreta per la società madre

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4

    Fondamento della impugnazione per cassazione utilizzata dall'Agenzia per contestare la decisione di merito

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Norma processuale richiamata nella censura circa la motivazione e la corretta applicazione della norma convenzionale da parte del giudice di rinvio

  • Codice civile, art. 2697

    Stabilisce l'onere della prova a carico della parte che deduce i fatti; applicato dall'Amministrazione per sostenere che la società non aveva provato la doppia imposizione, sebbene la CTR abbia ritenuto raggiunti gli elementi probatori necessari (inclusione dei dividendi nella dichiarazione francese)

  • Cass. SU, 25.3.2019, n. 8312 (giurisprudenza applicata)

    Principio secondo cui il deposito di copie analogiche di atti originariamente telematici non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso se la conformità non è contestata; usato per respingere l'eccezione formale dell'impugnabilità

  • Cass. sez. V, 20.5.2021, n. 13846 (sentenza di rinvio)

    Ha statuito che il credito d'imposta convenzionale non è escluso dall'applicazione dell'esenzione della Direttiva madre-figlia e ha indicato il criterio della verifica della inclusione del dividendo nella base imponibile dello Stato della madre e della verifica della neutralità fiscale

  • Circolare Ministero delle Finanze n. 151 del 10/8/1994, art. 10, lett. b)

    prevede che alle società madri con sede in Francia spetta un credito d'imposta in misura pari alla metà del credito d'imposta cui avrebbe diritto un soggetto residente in Italia, previa applicazione della ritenuta nella misura del 5%

    Utilizzata dalla CTR per quantificare il rimborso in termini compatibili con il principio di neutralità fiscale e per indicare la modalità di calcolo applicabile alla società madre francese

Massime di principio

  • L'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il diritto al credito d'imposta previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni; occorre un esame concreto della situazione fiscale della società madre.
  • Ai fini del rimborso ex art. 10 par. 4 lett. b) della Convenzione, è sufficiente che il dividendo sia stato incluso nella base imponibile del Paese della società madre; non è indispensabile che vi sia stato un effettivo versamento d'imposta in tale Paese, purché il reddito sia considerato imponibile e sia garantita la neutralità fiscale.
  • Il giudice nazionale deve verificare il principio di neutralità fiscale, cioè che la società madre non sia trattata in modo meno favorevole rispetto a un'analoga società madre italiana.
  • L'onere della prova circa la sussistenza della doppia imposizione grava sulla parte che ne deduce l'esistenza, ma tale onere può essere assolto mediante documentazione attestante l'inclusione del dividendo nella dichiarazione del Paese di residenza.
  • Questioni formali sulle notificazioni telematiche e sul deposito di copie analogiche possono essere superate se la conformità non è contestata e se la controparte ha potuto difendersi compiutamente.
  • Le circolari ministeriali e la giurisprudenza di rinvio possono essere utilizzate per determinare modalità di calcolo e criteri di coordinamento tra esenzioni nazionali/comunitarie e discipline convenzionali

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