Cassazione Civile, Sentenza n. 29484/2023 del 24/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a tre avvisi di accertamento IRES per le annualità 2005, 2006 e 2007 per omessa indicazione in dichiarazione dei dividendi percepiti da società tedesche del gruppo. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T. di secondo grado di Trento che, riunite le impugnazioni, aveva rimesso l'annualità 2006 al primo grado per una questione di violazione del principio del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario e, per il resto, aveva respinto gli appelli dell'Agenzia relativi al 2005 e 2007. Successivamente l'Agenzia ha comunicato di aver annullato integralmente in autotutela gli avvisi relativi al 2005 e 2007 e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell'art.46, comma 3, d.lgs. n.546/1992. Le società controparti hanno accettato l'istanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali. Motivazione: gli avvisi relativi alle annualità 2005 e 2007 sono stati integralmente annullati in autotutela dall'Agenzia; l'istanza di estinzione è stata accettata dalle controparti, rendendo sopravvenuta la mancanza della controversia residua e giustificando l'estinzione con compensazione delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n.546 del 1992, art. 46, comma 3
La norma è stata richiamata per fondare la richiesta e la pronuncia di compensazione delle spese in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; il Tribunale ha applicato il principio consentendo la compensazione integrale delle spese tra le parti.
principio del contraddittorio
La Corte territoriale di primo grado aveva accolto il ricorso per l'annualità 2006 in quanto vi era stata violazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario; la questione del mancato contraddittorio può comportare l'annullamento dell'atto impugnato o la rimessione della decisione al giudice che abbia garantito il contraddittorio.
Massime di principio
- Se l'amministrazione procede all'annullamento in autotutela degli atti impugnati, le relative controversie possono estinguersi per cessazione della materia del contendere; le parti possono chiedere la dichiarazione di estinzione al giudice.
- Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere è possibile ottenere la compensazione integrale delle spese processuali ai sensi dell'art.46 d.lgs. n.546/1992, specie se la controparte accetta l'istanza.
- La presenza di questioni relative al contraddittorio (es. mancata chiamata del litisconsorte necessario) può comportare l'annullamento dell'atto impugnato o la rimessione della controversia al giudice che garantisca il contraddittorio; tali profili possono sopravvenire e incidere sull'esito delle impugnazioni.
- In controversie pluriennali e plurime (più annualità), l'annullamento in autotutela di alcune annualità può rendere priva di oggetto la restante controversia complessiva; il giudice valuterà la sussistenza di una controversia effettiva prima di pronunciare sull'estinzione.
- È consigliabile, in sede di contenzioso tributario, informare il giudice e le controparti di eventuali atti di autotutela intervenuti, poiché possono determinare estinzioni anticipate e influire sulla liquidazione delle spese.
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