Cassazione Civile, Sentenza n. 29480/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato il rigetto delle opposizioni proposte dalla Intersped avverso due ingiunzioni di pagamento emesse ex art. 82 TULD relative a due partite di prodotti tessili sdoganate con documenti T.C. T1 emessi dalla Dogana di Amburgo. La ricorrente contestava di essere stata erroneamente ritenuta destinataria della merce (soggetto obbligato al pagamento dei dazi), sostenendo di essere mera intermediaria e deducendo violazione degli artt. 2700 c.c. e 203 del Reg. CE n. 1913/1992 nella valutazione della fede privilegiata dei documenti T1. In precedenza la ricorrente aveva proposto querela di falso sulla qualifica di destinatario nei documenti T1, azione poi respinta in primo grado, in appello e in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione processuale e, nel merito, ha rigettato il ricorso proposto da Intersped avverso l'Agenzia delle dogane. Ha altresì disatteso la richiesta di sospensione del processo e la domanda di definizione agevolata presentata dalla ricorrente, rilevando che la controversia riguarda dazi doganali, espressamente esclusi dalla definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022. La Corte ha ritenuto che la qualifica di destinatario della merce fosse ormai definitivamente accertata dalla precedente sentenza di questa Corte nel giudizio per querela di falso (n. 8292/2014) e pertanto Intersped è soggetta all'adempimento del dazio. Condanna la ricorrente alle spese di giudizio in favore delle controricorrenti (liquidate in complessivi euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito) e dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 82 TULD
norma richiamata come fondamento delle ingiunzioni di pagamento emesse dalla Dogana in relazione all'immissione in consumo; dazi richiesti in forza di tale titolo
art. 2700 cod. civ.
richiamato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio degli atti pubblici/privati; la Corte non ha ritenuto superata la valutazione probatoria già definitivamente formatasi con la sentenza sul giudizio di querela di falso
art. 203 Regolamento CE n. 1913 del 1992
invocato dalla ricorrente con riguardo alla disciplina probatoria dei documenti doganali; la Corte ha invece dato prevalenza all'accertamento definitivo già pronunciato nel giudizio per querela di falso
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
norma sulla censura per violazione di norme processuali o di diritto, invocata come base giuridica del motivo di ricorso; la Corte l'ha considerata infondata alla luce del precedente giudicato
art. 1, comma 186 e ss., legge n. 197/2022
disciplinano la procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie; la ricorrente aveva chiesto la sospensione del processo per avvalersi della definizione, ma la Corte ne ha escluso l'applicabilità ai dazi doganali
art. 1, comma 193, legge n. 197/2022
prevede l'espressa esclusione dei dazi doganali dalla definizione agevolata: per questo motivo la domanda di definizione e il versamento correlato non hanno efficacia estintiva rispetto alle pretese doganali
Decisione del Consiglio 26.5.2014, n. 2014/335/UE/Euratom, art. 2, par. 1, lett. a)
"Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti: a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi..."
utilizzata per motivare l'esclusione dei dazi doganali dalla definizione agevolata in quanto costituenti risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea
art. 384, comma 3 cod. proc. civ.
richiamato nella fase istruttoria per riservare la decisione sulla questione della definibilità agevolata e concedere termini per osservazioni
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata per l'effetto del contributo unificato e per dare atto dei presupposti per il versamento, quale ulteriore contributo dovuto dalla parte ricorrente
Massime di principio
- I documenti doganali T1 godono di una rilevante efficacia probatoria: se la contestazione della loro veridicità è stata già oggetto di giudicato (es. querela di falso respinta), la qualifica risultante dai documenti si considera definitivamente accertata e vincolante per il giudice in successive controversie relative agli stessi fatti.
- Chi contesta di essere destinatario della merce e quindi obbligato al pagamento dei dazi deve fornire prove concrete e robuste per superare la presunzione di veridicità dei documenti doganali; la mera deduzione di essere un intermediario non è sufficiente senza elementi probatori idonei.
- Le domande di definizione agevolata previste dalla legge n. 197/2022 non sono applicabili ai dazi doganali: tali entrate sono espressamente escluse perché costituenti risorse proprie tradizionali dell'UE; quindi la presentazione della domanda e il versamento non sospendono né estinguono pretese relative a dazi.
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere ritenuto non legittimato passivamente in determinate controversie se non ricorre il requisito della legittimazione processuale; è quindi opportuno verificare preliminarmente la legittimazione delle parti contro cui si propone ricorso.
- In presenza di una pronuncia definitiva su un aspetto centrale (es. querela di falso su documenti doganali), le successive impugnazioni aventi ad oggetto gli stessi fatti sono difficilmente superabili: il giudicato costituisce un limite alla rinnovata valutazione della stessa questione.
- Se si intende utilizzare strumenti di definizione agevolata o sospensione processuale, è fondamentale accertare preventivamente la natura della pretesa (dazi, sanzioni, imposte) per verificare l'effettiva ammissibilità della definizione e la sua efficacia rispetto al processo pendente.
- L'onere della prova nel dimostrare la falsità o l'inesattezza di atti doganali grava su chi la deduce; in mancanza di prove documentali o di elementi oggettivi convincenti, la valutazione del giudice tenderà a confermare la qualificazione risultante dagli atti doganali.
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