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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29506/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, nell'ambito di opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale relativa a provvigioni di mediazione, aveva parzialmente accolto gli appelli e condannato CANTIERI ITALIANI S.R.L. al pagamento di € 101.600,00 (ridotti rispetto alla sentenza di primo grado) ritenendo che il mancato verificarsi della condizione sospensiva fosse imputabile a CANTIERI ITALIANI SRL e ammettendo in appello la produzione, da parte di I.S.C., di documentazione comprovante l'iscrizione al ruolo dei mediatori non prodotta in primo grado. Il ricorso di CANTIERI ITALIANI SRL denunciava, tra l'altro, l'erronea ammissione del nuovo documento in appello (art. 345 c.p.c.), la scorretta applicazione delle norme sulla mediazione (L. 39/1989 e d.lgs. 59/2010) e diverse doglianze di merito sull'interpretazione delle clausole contrattuali e degli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati vari motivi ma ha accolto il secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 345 c.p.c., rilevando che la Corte d'appello ha ammesso la produzione in appello del documento comprovante l'iscrizione di I.S.C. al ruolo dei mediatori senza verificare che tale prova non fosse stata prodotta in primo grado per causa non imputabile alla parte. La Corte ha dunque cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, perché valuti – conformemente ai principi enunciati – se la prova dell'iscrizione fosse stata fornita tempestivamente in primo grado o, altrimenti, se la produzione in appello fosse ammissibile per le ragioni previste dall'art. 345 c.p.c.; ha inoltre demandato alla Corte d'appello la regolamentazione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    Norma sul decreto ingiuntivo; la Corte ha ritenuto che, pur potendo il decreto basarsi anche su documenti che dipendono da condizioni, nel caso concreto i documenti prodotti non erano idonei a fondare un decreto ingiuntivo (valutazione di merito).

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata quale riferimento procedurale per le censure mosse (es. n. 3 violazione di legge).

  • art. 345 c.p.c.

    non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile

    La Cassazione interpreta questa norma in senso restrittivo: nuovi documenti in appello sono vietati salvo che la parte provi l'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile. La Corte d'appello aveva ammesso il documento senza verifica di tale impossibilità, errando.

  • Legge 3 febbraio 1989, n. 39 (art. 2 e art. 6)

    La L. 39/1989 imponeva l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione quale requisito per il diritto alla provvigione; la mancata iscrizione comporta nullità del contratto di mediazione e privazione del diritto alla provvigione. Tale requisito è imperativo e rilevabile d'ufficio.

  • d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (art. 73)

    Ha soppresso il ruolo previsto dall'art. 2 della L. 39/1989, ma non ha abrogato la L. 39/1989; per le attività anteriori resta pertanto rilevante l'obbligo di iscrizione o dichiarazioni alla camera di commercio.

  • art. 1755 c.c.

    Norma che disciplina il diritto alla provvigione per l'attività di mediazione; la Cassazione richiama che chi agisce ex art. 1755 c.c. per la provvigione anteriore alle modifiche del 2010 deve dimostrare l'iscrizione al ruolo.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134) - modifica art. 345 c.p.c.

    La modifica di art. 345 c.p.c. del 2012, applicabile al caso per effetto del principio tempus regit actum, ha inasprito il divieto di nuovi mezzi di prova in appello; la Corte ne ha tenuto conto nel controllare l'ammissibilità della produzione documentale in appello.

  • art. 1284 c.c. e D.Lgs. n. 231/2002

    Riferimenti sulle modalità di calcolo degli interessi legali; il ricorso aveva dedotto inapplicabilità di modifiche normative successive, ma tale doglianza è stata assorbita dalla decisione sul secondo motivo.

  • art. 183, 189 c.p.c.

    Norme sul processo e sui termini per la produzione di documenti; richiamate nei motivi relativi alla tempestività della produzione documentale.

  • art. 633 c.p.c. (decreto ingiuntivo) - richiamo processuale

    Ripresa come criterio di verifica dell'idoneità dei documenti a fondare la pretesa monitoria; la Corte d'appello ha valutato tale idoneità in sede di merito.

Massime di principio

  • Il requisito di iscrizione del mediatore previsto dalla L. 39/1989 (per fatti anteriori alle modifiche del 2010) è di natura imperativa: la sua mancanza determina la nullità del contratto di mediazione e la perdita del diritto alla provvigione; il giudice può rilevarlo d'ufficio anche in appello.
  • Le eccezioni rilevabili d'ufficio (es. nullità per mancanza di iscrizione al ruolo) non sono soggette al principio di non contestazione e possono essere sollevate in appello; tuttavia, l'ammissibilità in appello della prova documentale che le supporta resta soggetta ai limiti dell'art. 345 c.p.c.
  • In appello non sono ammissibili nuovi documenti o mezzi di prova salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile: la Corte di merito deve verificare la tempestività o l'oggettiva impossibilità di produrli prima di ammetterli.
  • La prova dell'iscrizione al ruolo può essere fornita anche per presunzioni (es. indicazione del numero d'iscrizione su modulistica), ma spetta al giudice di merito valutare l'idoneità della prova e, in caso di documentazione parziale o ambigua, valorizzare l'assenza di specifici rilievi sul punto.
  • Se in appello un giudice ammette documenti nuovi senza motivare la causa di impossibilità a produrli in primo grado, la decisione è esposta a cassazione e a rinvio per nuova valutazione.
  • Nelle controversie su provvigioni di mediazione relative a fatti anteriori al 2010 è essenziale verificare preliminarmente l'osservanza dei requisiti amministrativi (iscrizione/denuncia di inizio attività) prima di accogliere la domanda di pagamento.

Testo integrale

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