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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29448/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Massi chiedeva l'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento di porzioni di terreni in forza di un contratto preliminare (denominato ricevuta provvisoria) e dopo essersi dichiarato immesso nel possesso; il nucleo della controversia verteva sull'identificazione dell'oggetto del preliminare (assenza di indicazioni catastali, planimetria non sottoscritta e non richiamata) e sulla possibilità di pronunciare la trascrizione esecutiva attingendo a documenti esterni o comportamenti successivi; questioni processuali secondarie riguardavano la domanda di rilascio avanzata dalla Fondazione (subentrata per successione) e la domanda di restituzione delle somme versate proposta tardivamente

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Massi: ha confermato che l'oggetto del preliminare era indeterminato e che, ai fini di una pronuncia ex art. 2932 c.c., l'esatta individuazione dell'immobile deve risultare dal preliminare stesso (non è ammissibile colmare la carenza con planimetrie non richiamate o con comportamenti successivi). Ha inoltre ritenuto ammissibile la domanda di rilascio proposta dalla Fondazione (contraddittorio ritenuto instaurato) e ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione delle somme proposta tardivamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Consente la pronuncia giudiziale di trasferimento in luogo del preliminare purché l'oggetto sia determinato nel preliminare stesso; la Corte ha ritenuto che l'art. 2932 non possa essere applicato se l'immobile non è esattamente individuato nel preliminare

  • art. 1346 c.c.

    Riferito dal ricorrente per sostenere che la documentazione integrativa potesse determinare l'oggetto; la Corte ha escluso che atti esterni possano supplire alla mancata determinazione quando si chiede pronuncia ex art. 2932

  • art. 1362 c.c.

    Regola l'interpretazione del contratto tenendo conto anche del comportamento successivo; la Corte ha ricordato che tale regola non può essere impiegata per determinare l'oggetto quando si richiede l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932

  • art. 1366 c.c.

    Criterio ermeneutico (senso letterale); richiamato nel contesto dell'interpretazione del preliminare come criterio prioritario di valutazione

  • art. 1367 c.c.

    Principio di conservazione del contratto; la Corte ha precisato che non può imporre un'interpretazione sostitutiva della volontà delle parti per sanare carenze essenziali dell'oggetto

  • art. 354 c.p.c.

    Norma sulla rimessione della causa al primo giudice; richiamata nel contesto delle vicende processuali relative alla mancata partecipazione di alcuni litisconsorti in primo grado

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Vizio denunciato (omessa valutazione di fatto decisivo); la Corte ha ritenuto infondate le censure basate su questo motivo, richiamando i criteri di sindacato di legittimità

  • art. 61 c.p.c.

    Riguarda la CTU; la Corte ha ritenuto che la mancata nomina del CTU non possa supplire la carenza di determinazione sostanziale dell'oggetto contrattuale

  • art. 191 c.p.c.

    Norme sulle prove e CTU; citata nel contesto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non ritenuta idonea a colmare l'indeterminatezza del preliminare

  • art. 110 c.p.c.

    Principio del contraddittorio; utilizzato per valutare se il deposito della comparsa dell'erede con domande nuove abbia instaurato il contraddittorio

  • art. 302 c.p.c.

    Riguarda la costituzione in giudizio dell'erede; la Corte ha ritenuto che il deposito in cancelleria possa essere sufficiente a creare il contraddittorio quando le controparti sono costituite

  • art. 170 c.p.c.

    Regola la comunicazione di comparse e memorie mediante deposito in cancelleria; la Corte ha richiamato il principio per spiegare la non necessità di ulteriore notifica in presenza di controparti costituite

  • art. 292 c.p.c.

    Norma sulla notifica ad contumacem; richiamata per distinguere il caso in cui le controparti siano contumaci e quindi richiedano notifica dell'atto

  • art. 156 c.p.c.

    Sanatoria di vizi procedurali; la Corte ha ritenuto che un'eventuale vizio nella proposizione di domande nuove potesse essere sanato dall'accettazione del contraddittorio

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Prevede il contributo unificato e possibilità di importo aggiuntivo; la Corte ha disposto l'annotazione relativa all'eventuale ulteriore contributo dovuto dal ricorrente

Massime di principio

  • Per ottenere una pronuncia esecutiva ex art. 2932 c.c. l'immobile oggetto del preliminare deve essere esattamente determinato nel preliminare stesso (dati catastali, confini, sagoma); non è ammesso colmare la carenza con documenti esterni non richiamati
  • La planimetria versata in giudizio è insufficiente a determinare l'oggetto se non è richiamata nel preliminare o non è sottoscritta dalle parti
  • Il comportamento successivo delle parti o le confessioni non possono supplire alle carenze essenziali di un preliminare quando si chiede l'esecuzione in forma specifica
  • La nomina del consulente tecnico d'ufficio è potere discrezionale del giudice e non può essere impiegata per ovviare a lacune contrattuali fondamentali
  • Quando un erede si costituisce in giudizio con domande nuove, se le controparti sono già costituite il deposito in cancelleria può essere sufficiente a instaurare il contraddittorio; eventuali vizi di notifica possono essere sanati se il contraddittorio è stato accettato
  • In assenza di prova contraria, ciascun comproprietario può agire per il rilascio dell'immobile comune senza la preventiva partecipazione di tutti gli altri
  • Le questioni di determinazione dell'oggetto e l'interpretazione del preliminare sono rimesse al giudice di merito e sindacabili in Cassazione principalmente sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione
  • Le domande proposte oltre termini o dopo la precisazione delle conclusioni possono essere dichiarate inammissibili se non è stato instaurato il necessario contraddittorio

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