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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14631/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in riforma parziale della decisione del Tribunale di Termini Imerese, aveva soltanto rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la responsabilità per il delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Con l'unico motivo di ricorso la difesa deduceva violazione di legge penale e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche era adeguata e non presentava evidenti profili di illogicità. È stato richiamato il principio per cui il giudice, nel negare le attenuanti generiche, non deve esaminare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    Indicato come base del delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, per il quale l'imputato era stato ritenuto responsabile nei gradi di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato indirettamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto adeguatamente motivato.

  • art. 606 c.p.p.

    La doglianza è stata qualificata come violazione di legge penale e vizio di motivazione, in termini coerenti con il ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito risulti mancante, apparente o manifestamente illogica; non è invece necessario che il giudice dia conto di tutti gli elementi prospettati dalle parti.
  • È sufficiente che il giudice di merito individui gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della valutazione complessiva della personalità dell'imputato e del fatto, potendo gli altri elementi ritenersi implicitamente disattesi.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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