Cassazione Civile, Ordinanza n. 30014/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per IRES e IRAP relative all'anno 2006 nei confronti di una società in liquidazione, contestando ricavi non contabilizzati e partecipazione a operazioni inesistenti. La società aveva impugnato l'atto, ma nel frattempo era stata cancellata dal registro delle imprese. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello proposto dal socio ed ex liquidatore, ritenendo nullo l'avviso perché notificato a una società già estinta. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi strettamente connessi, la nullità della decisione per violazione dell'art. 88 c.p.c. e dell'art. 2495, comma 2, c.c., assumendo un abuso del processo da parte del contribuente che aveva prima introdotto il giudizio in nome della società cancellata e poi eccepito il vizio; inoltre lamentava la violazione dell'art. 75 c.p.c. e dell'art. 2495, comma 2, c.c., sostenendo che il ricorso originario dovesse essere dichiarato inammissibile perché proposto da un soggetto già estinto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento e prima dell'instaurazione del giudizio, difettava originariamente la capacità processuale della società e la legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore. Si trattava quindi di un vizio insanabile originario del processo, che imponeva una decisione di rito sin dal primo grado. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per i mutamenti giurisprudenziali intervenuti sulla questione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato il parametro processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali
invocato dall'Agenzia in relazione al preteso abuso del diritto processuale
la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, con ricadute sulla capacità processuale e sulla legittimazione
richiamato per sostenere il difetto di capacità processuale del soggetto estinto
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per la specificità dei motivi in relazione agli atti processuali riprodotti nel ricorso
richiamato con riferimento alla memoria del controricorrente e al procedimento camerale
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'introduzione del giudizio comporta il difetto originario di capacità processuale della società e della legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore.
- Quando il processo è instaurato da un soggetto già estinto, il vizio è insanabile e deve essere rilevato come causa di inammissibilità originaria, con conseguente impossibilità di prosecuzione del giudizio.
- La successiva costituzione in appello dell'effettivo titolare della posizione sostanziale non sana retroattivamente il difetto originario di capacità processuale della parte che ha proposto l'azione.
- In presenza di un vizio che impedisce ab origine la proposizione della causa, la cassazione deve avvenire senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
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