Cassazione Civile, Ordinanza n. 26941/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava diverse domande di usucapione proposte da soggetti privati e una domanda del condominio per l’accertamento della proprietà condominiale di alcune aree di accesso e contigue a uno stabile, tutte respinte in primo grado, con accoglimento della riconvenzionale dell’ente pubblico per il rilascio delle aree e rigetto del risarcimento danni. In appello la Corte territoriale aveva invece riconosciuto l’usucapione in favore di alcuni appellanti e aveva accolto la domanda risarcitoria del Comune/ente pubblico nei confronti di alcuni occupanti, ritenendo interruttiva del possesso una lettera del 1982 e, per altra parte, maturata l’usucapione dopo il decreto di esproprio rimasto inattuato. Il ricorrente principale ha censurato la sentenza d’appello con cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto storico decisivo e violazione di norme processuali, sostenendo che il provvedimento ablatorio del 1971 non era stato comunicato agli attori ma solo ai proprietari formali; 2) violazione delle norme su proprietà pubblica e usucapione, assumendo che, mancata l’attuazione dell’opera pubblica, i beni sarebbero divenuti usucapibili e non si sarebbe verificato automaticamente il mutamento del possesso in detenzione; 3) violazione delle norme sul possesso e sull’interversione, contestando l’efficacia interruttiva della diffida del 1982, ritenuta dalla Corte territoriale; 4) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, per avere la Corte d’appello rigettato la domanda risarcitoria verso il condominio ma accolto quella verso altri soggetti; 5) violazione delle norme sul risarcimento del danno e sull’onere della prova, deducendo che il danno era stato liquidato equitativamente senza prova dei suoi presupposti essenziali. È stato inoltre esaminato un ricorso incidentale tardivo di un altro controricorrente, ritenuto non collegato al ricorso principale e quindi tardivo/inammissibile perché proposto oltre il termine ordinario di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto tardivo e quindi inammissibile il ricorso incidentale, perché non dipendente dalle censure del ricorso principale e proposto oltre il termine ordinario; ha poi reputato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale, ritenendo che i primi tre non cogliessero la ratio decidendi o introducessero questioni nuove non trattate in appello, il quarto censurasse solo apparenti contraddizioni motivazionali non integranti nullità della sentenza, e il quinto non superasse il vaglio di legittimità sulla quantificazione equitativa del danno, avvenuta sulla base dell’accertata possibilità di godimento profittevole dell’area. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese in favore di Roma Capitale e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come termine ventennale di usucapione acquisitiva, ma la censura relativa alla sua applicazione è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva la ratio della decisione di merito
invocato dal ricorrente in tema di beni pubblici, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
invocato dal ricorrente in relazione alla tutela del possesso dei beni pubblici, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato insieme all’art. 826 c.c. per la qualificazione dei beni pubblici e la loro usucapibilità, ma senza accoglimento del motivo
richiamato per la distinzione tra beni demaniali e patrimoniali, ma senza incidenza sull’esito del ricorso
invocato per omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
richiamato nel primo motivo del ricorso principale, senza incidere sull’esito
richiamato nel primo motivo e nel terzo motivo, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili
il vizio è stato interpretato nel senso del solo omesso esame di un fatto storico decisivo, con esclusione dell’omesso esame di meri elementi istruttori
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiamato per il necessario onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti nel ricorso per cassazione
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per il deposito degli atti e documenti necessari al ricorso per cassazione
richiamato per il termine lungo di impugnazione, scaduto prima della notifica del ricorso incidentale tardivo
richiamato in tema di impugnazione incidentale tardiva, ammessa solo se dipendente dall’impugnazione principale
richiamati per chiarire che il ricorso incidentale tardivo è ammissibile solo se collegato al ricorso principale
invocato per censurare la valutazione della prova documentale sulla lettera del 1982, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
artt. 1140, 1141, 1142, 1143, 1146, 1165 c.c.
richiamati dal ricorrente in tema di possesso e usucapione, ma la censura non è stata accolta
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per asserita nullità della motivazione, ma la Corte ha escluso un vizio motivazionale rilevante in cassazione
richiamato come base della domanda risarcitoria per occupazione senza titolo e danno da perdita di disponibilità del bene
richiamato per la liquidazione del danno secondo i criteri del risarcimento aquiliano
richiamato quale parametro della liquidazione del danno-conseguenza
richiamato per la liquidazione equitativa del danno in presenza di difficoltà di prova precisa
richiamato in relazione all’onere della prova del danno e dei suoi presupposti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non consente di rimettere in discussione la mera valutazione delle prove o l’omessa confutazione di singoli elementi istruttori.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma propone una diversa ricostruzione dei fatti o una questione non decisiva rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
- L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se l’interesse a proporla nasce dall’impugnazione principale; se invece contiene censure autonome e non dipendenti, deve essere proposta entro il termine ordinario di impugnazione.
- La nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie estreme della motivazione, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non rileva il semplice dissenso sulla sufficienza o persuasività dell’argomentazione.
- In materia di risarcimento del danno da occupazione senza titolo, la liquidazione equitativa richiede comunque l’accertamento dell’effettiva esistenza di un pregiudizio risarcibile e della concreta possibilità di sfruttamento economico del bene, oltre alla sussistenza di oggettive difficoltà nella quantificazione precisa.
- La contestazione dell’interversione del possesso o dell’effetto interruttivo di una diffida/documento deve essere specificamente dedotta nei gradi di merito, non potendo essere introdotta per la prima volta in cassazione.
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