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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36201/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza n.12922/2020 della Corte di Cassazione, deducendo errore di fatto ex artt. 391 bis e 395 n.4 c.p.c. Sostenevano che la Corte, nel rigettare il loro motivo di cassazione relativo all'invalidità del titolo esecutivo (mutuo fondiario) per indeterminatezza dell'oggetto, avrebbe erroneamente ritenuto utilizzabile il contratto come titolo esecutivo sulla base della supposizione che le erogazioni parziali fossero state accompagnate da quietanze notarili, mentre in realtà le erogazioni si erano avute tramite bonifico senza atti di erogazione/quietanza. Inoltre deducevano che la Corte avrebbe omesso di considerare che avevano contestato in tutti i gradi di giudizio l'inosservanza della forma prevista nelle condizioni generali del mutuo (quali rilascio di quietanze e predisposizione di piani di ammortamento per ogni erogazione).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la decisione impugnata non sia affetta da errore di fatto: la Corte aveva già preso atto che non erano state rilasciate quietanze e che mancavano piani di ammortamento, ma ha escluso che si potesse estendere il sindacato in cassazione oltre i limiti della domanda originaria di opposizione (che riguardava essenzialmente l'indeterminatezza dell'ammontare e non l'inosservanza dei requisiti di forma ai sensi del n.3 del comma 2 dell'art.474 c.p.c.). La Corte ha inoltre osservato che questioni introdotte successivamente e non rientranti nei limiti dell'opposizione non possono costituire validi motivi di cassazione. Sono state liquidate le spese a carico dei ricorrenti e data applicazione delle norme sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. proc. civ. (primo comma)

    richiede che il titolo esecutivo riporti un "diritto certo, liquido ed esigibile"

    La Corte ha ritenuto che il motivo di censura incentrato sull'art.474, primo comma, circoscrivesse la critica alla mancata certezza, liquidità ed esigibilità del credito; tale censura non poteva essere estesa a rilievi di forma non compresi nell'originaria domanda di opposizione

  • art. 474 cod. proc. civ. (secondo comma, n.3)

    attribuisce dignità di titoli esecutivi agli "atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale"

    La Corte ha richiamato che, nel caso di mutuo fondiario ad erogazione successiva, il rilascio della quietanza notarile costituisce condizione necessaria per l'utilizzabilità del contratto come titolo esecutivo, ma ha ritenuto che la censura relativa a inosservanze formali non fosse stata cogente nei limiti della domanda originaria

  • art. 1346 cod. civ.

    Norma richiamata in relazione all'asserita indeterminatezza dell'oggetto contrattuale quale causa di nullità o annullabilità del contratto; la questione della indeterminatezza è rimessa al giudice del merito

  • art. 1418 cod. civ.

    Richiamata in connessione con effetti di nullità del contratto per indeterminatezza; la Corte ha ritenuto che il sindacato sulla validità del titolo sotto il profilo dell'indeterminatezza sia di competenza del giudice di merito

  • artt. 391 bis e 395 n.4 cod. proc. civ.

    Norme che disciplinano il ricorso per revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto non sussistente l'errore di fatto dedotto dai ricorrenti

  • art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.

    Richiamato per osservare che questioni nuove rispetto all'originaria opposizione non possono ampliare i limiti della domanda né costituire motivi validi di ricorso per cassazione

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla legge n. 228/2012)

    Normativa sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo da parte dei ricorrenti

Massime di principio

  • Un ricorso per revocazione per errore di fatto (artt. 391 bis e 395 n.4 c.p.c.) richiede l'individuazione di un concreto errore di fatto riscontrabile negli atti; mere divergenze interpretative o ampliamenti della doglianza non sono sufficienti.
  • Le censure sull'invalidità di un titolo esecutivo per indeterminatezza dell'oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c., richiamate ai fini dell'art.474 c.p.c.) sono, di regola, sindacabili dal giudice del merito; la Cassazione valuta l'ammissibilità e i limiti della censura in base alla domanda originaria.
  • Se il mutuo fondiario è erogato in più tranches, l'assenza di quietanze notarili o di altri atti formali può compromettere l'utilizzabilità del contratto come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n.3 c.p.c.; tuttavia tale profilo formale deve essere tempestivamente e compiutamente dedotto entro i limiti dell'opposizione all'esecuzione per essere valutato in Cassazione.
  • Non è possibile introdurre in sede di cassazione (o in revocazione) questioni sostanzialmente nuove che non rientrino nei limiti dell'originaria domanda di merito: la Corte cassazione si limita a valutare i motivi proposti nei termini consentiti.
  • In caso di contestazione sulla forma (quiete, piani di ammortamento, modalità di erogazione), è essenziale documentare con precisione l'assenza degli atti richiesti e aver formulato la relativa doglianza nei precedenti gradi, per non incorrere nell'inammissibilità di successivi rimedi straordinari.

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