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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41484/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Montera contestava il diniego di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari muniti di braccialetto elettronico. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., sostenendo che fattori quali la giovane età, l'incensuratezza, il tempo già scontato in carcere, la buona condotta carceraria, la dedizione ad attività lavorative e risocializzanti e il decorso temporale avrebbero reso inattuali le esigenze cautelari e proporzionata una misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in questa sede di legittimità (critiche di fatto e di merito sull'apprezzamento probatorio delle esigenze cautelari). Ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato la gravità del fatto (circa 10 kg di cocaina), la possibile contiguità con contesti di narcotraffico e la condizione di disoccupazione del ricorrente come elementi che mantenevano attuali e concreti i rischi di recidiva e di pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Montera è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale del riesame in funzione di giudice di appello; usato per inquadrare il grado del provvedimento impugnato.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti; il reato contestato al ricorrente era quello previsto da questa disposizione.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    Aggravante applicata ai fatti contestati, richiamata per la maggiore gravità del quadro illecito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Definisce le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione). La sentenza richiama la necessità che tali esigenze siano attuali e concrete, non meramente ipotetiche.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio di gradualità e proporzionalità delle misure cautelari; il giudice deve indicare perché misure meno afflittive risultano inadeguate rispetto alle esigenze cautelari individuate. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la non idoneità di misure meno afflittive.

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norme che disciplinano modalità di trattazione in camera di consiglio e forme semplificate introdotte durante emergenza sanitaria; citate per giustificare la procedura seguita nell'udienza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e 3.000 euro.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale agli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (comunicazioni ordinarie); richiamato per gli adempimenti esecutivi della sentenza.

Massime di principio

  • La sostituzione di una misura cautelare con una meno afflittiva richiede che il giudice valuti e motivi l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari: non è sufficiente la mera probabilità astratta di recidiva.
  • Fattori personali come giovane età, incensuratezza o buona condotta carceraria possono essere rilevanti ma non sono di per sé sufficienti a escludere esigenze cautelari quando la gravità del fatto e le circostanze (es. ingenti quantitativi di droga) suggeriscono contatti con contesti criminali più ampi.
  • La valutazione del giudice di merito sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura è sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo della motivazione (vizi di diritto), non per una riconsiderazione dei fatti o una differente valutazione probatoria.
  • La disoccupazione e le condizioni socio-economiche possono essere prese in considerazione come indici di rischio di reiterazione del reato, se opportunamente contestualizzate con gli altri elementi probatori.
  • Un ricorso che propone in sostanza una diversa lettura dei fatti o una rivalutazione delle prove rischia di essere dichiarato inammissibile per motivi non consentiti in sede di legittimità e di comportare condanna alle spese e ammende.

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