Cassazione Civile, Ordinanza n. 21494/2021 del 27/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro una precedente decisione favorevole della CTP. La lite traeva origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: nullità della sentenza impugnata per contrasto tra motivazione e dispositivo; motivazione carente e/o insufficiente; nullità dell'accertamento per inesistenza della sottoscrizione, richiamando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha depositato atto di diniego della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, relativo alla domanda presentata dalla contribuente, e ha documentato la notifica del diniego il 30/03/2020. La contribuente non ha impugnato il diniego né ha chiesto la trattazione della causa nei termini previsti dalla disciplina di condono.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha rilevato che il diniego della definizione agevolata era stato notificato tempestivamente alla contribuente e che, non avendo la stessa proposto impugnazione del diniego né presentato istanza di trattazione entro il termine previsto, operava l'estinzione automatica del processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
Norme richiamate
È richiamato nel primo motivo di ricorso per denunciare la dedotta nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, ma la Corte non si pronuncia nel merito del motivo perché definisce il processo per estinzione.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso per censurare la motivazione della sentenza impugnata; anche questo motivo resta assorbito dalla declaratoria di estinzione.
Sentenza Corte costituzionale n. 37 del 2015
È invocata nel terzo motivo come base della dedotta nullità dell'accertamento per inesistenza della sottoscrizione; la Corte non esamina il motivo nel merito per effetto dell'estinzione del giudizio.
art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in legge 17 dicembre 2018, n. 136
Il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020; da tale notifica decorrono 60 giorni per impugnarlo davanti al giudice della controversia. Se il diniego non è impugnato, la parte può chiedere la trattazione entro il 31 dicembre 2020; in mancanza, il processo si estingue. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando una controversia è definita mediante accesso a una procedura di condono o definizione agevolata disciplinata da norma speciale, la tempestiva notificazione del diniego fa decorrere il termine per l'eventuale impugnazione davanti al giudice presso cui pende il processo.
- Se la parte interessata non impugna il diniego della definizione agevolata e non deposita l'istanza di trattazione entro il termine stabilito dalla disciplina speciale, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- Nel giudizio di legittimità, la sopravvenienza di un valido diniego della definizione agevolata può assorbire l'esame dei motivi di ricorso originariamente proposti contro la sentenza impugnata.
- La disciplina speciale sulle definizioni agevolate può prevedere un regime autonomo anche per le spese del processo estinto, ponendole a carico della parte che le ha anticipate.
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